Revocatoria dell’atto traslativo successivo all’accordo di separazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 10734 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando all’accordo di separazione, che prevede il trasferimento di un bene, segue un distinto atto pubblico di trasferimento, l’effetto traslativo ha titolo in quest’ultimo, mentre l’accordo di separazione ne costituisce la causa giustificativa. Ne consegue che il creditore deve richiedere la revocatoria dell’atto pubblico di trasferimento, non già dell’accordo di separazione, il quale non è qualificabile come atto di disposizione ai sensi dell’art. 2901 c.c. L’eventuale dissociazione tra titolo e modo dell’acquisto, pur in un sistema consensualistico, è legittima e comporta che l’effetto traslativo sia riferito all’atto che realizza il modo di acquisto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, creditrice del debitore, conveniva in giudizio quest’ultimo, la moglie e il figlio per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di costituzione di fondo patrimoniale e di un atto di alienazione di un immobile. Gli atti erano stati posti in essere dopo la separazione personale dei coniugi, in esecuzione di un accordo che ne prevedeva il trasferimento. Il Tribunale di Prato accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina il primo motivo, con cui i ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 2901 c.c., sostenendo che l’effetto traslativo derivasse direttamente dall’accordo di separazione e che, pertanto, il creditore avrebbe dovuto impugnare quest’ultimo e non il successivo atto pubblico. La Corte chiarisce che la giurisprudenza richiamata riguarda l’ipotesi in cui l’accordo di separazione sia l’unico titolo del trasferimento e possa essere utilizzato per la trascrizione. Diverso è il caso in cui all’accordo segue un atto notarile di trasferimento: in tale ipotesi, la separazione funge da titolo, ossia da causa giustificativa, mentre l’atto pubblico costituisce il modo dell’acquisto. La revocatoria deve quindi essere proposta avverso l’atto traslativo, come correttamente fatto dal creditore.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2729 c.c., è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che i ricorrenti non censurano l’uso scorretto del procedimento presuntivo, ma un presupposto di fatto, ossia la sussistenza della conoscenza del debito in capo al disponente, accertata dal giudice di merito in modo incensurabile in sede di legittimità. Inoltre, la nullità della notifica delle cartelle esattoriali non esclude la conoscenza del debito, essendo queste solo uno degli atti della procedura di riscossione, preceduta dall’avviso di accertamento.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti lo stato soggettivo del figlio e della moglie, sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La decisione impugnata non ha fondato la prova della consapevolezza del pregiudizio sul solo rapporto di parentela o di coniugio, ma su una serie di elementi ulteriori, quali lo spoglio di tutti i beni e l’incapacità degli acquirenti di giustificare l’alienazione. L’accertamento di tali elementi soggettivi, in quanto congruamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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