L’inadempimento del vincolo di scopo nel finanziamento pubblico agli enti locali (Cass. civ. Sez. 1 n. 19839 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto derivante dalla concessione di un finanziamento pubblico a un ente territoriale per la realizzazione di uno scopo predeterminato è riconducibile al mutuo di scopo, contratto consensuale, oneroso e atipico, autonomo e distinto dal mutuo in senso proprio, in cui la destinazione delle somme erogate entra nella struttura del negozio e ne connota il profilo causale. La mancata realizzazione dello scopo per effetto di una scelta discrezionale dell’ente finanziato, successiva all’erogazione, integra inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione del rapporto ex art. 1458 c.c. e obbligo di restituire il capitale e di corrispondere gli interessi dal giorno dell’erogazione a quello dell’effettiva restituzione. La liberazione del debitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione richiede la prova dell’assenza di colpa, che non può desumersi dal mero factum principis del provvedimento amministrativo impeditivo, ma esige la dimostrazione dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’ostacolo.
Il Fatto
Il Comune di Bressanone, con delibera del 2010, aveva approvato l’acquisto di terreni destinati a zona di espansione per l’edilizia abitativa agevolata, ottenendo dalla Provincia autonoma di Bolzano un prestito senza interessi, un contributo a fondo perduto e un ulteriore finanziamento per l’IVA, tutti vincolati alla medesima finalità. Dopo l’acquisto delle aree e la modifica urbanistica che le aveva destinate all’edilizia agevolata, il Consiglio comunale, nel settembre 2012, aveva approvato una rielaborazione del piano urbanistico comunale che sopprimeva la zona residenziale dedicata, sostituendone la destinazione con una zona per attrezzature collettive e servizi pubblici.
A seguito della restituzione delle somme in linea capitale, la Provincia aveva revocato le determinazioni di concessione e richiesto il pagamento degli interessi legali sulle somme erogate e restituite. Il Comune aveva proposto domanda di accertamento negativo della debenza degli interessi, accolta dal Tribunale ma riformata dalla Corte d’appello, che aveva qualificato il rapporto come mutuo di scopo e dichiarato il Comune inadempiente, con conseguente risoluzione del contratto e legittimità della pretesa restitutoria. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi, il quinto e il settimo, rigettando il sesto motivo di ricorso. Quanto al primo motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello, il ricorrente ha enunciato l’asserito vizio senza riportare, neppure per la parte rilevante, il contenuto dell’atto d’appello, violando così il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. come modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza. Il secondo motivo, riguardante l’erronea interpretazione delle domande delle parti ex art. 2907 c.c., non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché l’apprezzamento del giudice di merito può essere sindacato solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente spiegato per quali ragioni la qualificazione giuridica del rapporto, necessaria per valutare la debenza degli interessi, avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il quarto motivo, concernente il difetto di forma scritta ad substantiam del contratto di finanziamento, è stato ritenuto inammissibile perché, richiamando le Sezioni Unite n. 9775 del 2022, la forma scritta non richiede necessariamente un documento unico sottoscritto contestualmente, potendo il vincolo contrattuale formarsi mediante l’incontro di dichiarazioni scritte manifestate separatamente, anche nella forma dell’atto amministrativo.
Il quinto motivo, incentrato sulla ricorrenza di un’impossibilità sopravvenuta non imputabile al Comune per effetto della rielaborazione del PUC, è stato dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente ha riproposto le proprie tesi difensive senza confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata, risolvendosi in un “non motivo”. La Corte ha ribadito che la liberazione del debitore richiede la prova dell’assenza di colpa, sotto il profilo della diligenza, sulla prevedibilità dell’intervento amministrativo impeditivo e sull’inevitabilità dell’ostacolo, onere non assolto dal Comune.
Quanto al sesto motivo, la Corte ha ritenuto infondata la tesi del Comune secondo cui l’art. 87, comma 14, l.p. n. 13/1998 imporrebbe la restituzione del solo capitale entro il termine triennale, a prescindere dalla realizzazione dello scopo. Tale disposizione presuppone che la destinazione all’edificazione delle aree sia avvenuta, anche se le aree non sono state ancora cedute in proprietà; nella specie, invece, lo scopo non è stato perseguito per effetto della diversa destinazione impressa dal Comune, sicché trova applicazione la disciplina generale dell’inadempimento del mutuo di scopo, con risoluzione ex art. 1458 c.c. e obbligo di corrispondere gli interessi. Il settimo motivo è stato infine dichiarato inammissibile, non essendo configurabile il vizio di motivazione nella nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., limitato all’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.