Inammissibile il ricorso che non deduce la prescrizione maturata (Cass. pen. Sez. VII n. 36849 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. Il motivo che prospetti tale rilievo è, pertanto, manifestamente infondato. È generico, e come tale inammissibile, il motivo che deduca il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche senza indicare gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello, sezione distaccata di Sassari, in data 17.09.2024, aveva confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e non aveva rilevato la prescrizione del reato. Propone ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; con il secondo deduce la violazione di legge processuale e il medesimo vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della prescrizione.

La questione approda innanzi alla Corte di cassazione perché il ricorrente assume che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta estinzione del reato, ancorché la relativa eccezione non fosse stata formulata nel grado di merito né riproposta con i motivi di ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII esamina anzitutto il primo motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi. Il ricorrente si limita, in modo aspecifico, a sostenere l’irrilevanza dei propri precedenti penali, senza evidenziare vizi rilevabili in sede di legittimità.

La Corte rileva che il giudice di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti, facendo riferimento, in senso conforme ai principi enunciati dalla stessa Corte, agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti: la rilevanza della condotta del ricorrente e i suoi precedenti penali, per lo più integranti reati contro il patrimonio.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. Esso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il principio richiamato è quello per cui l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso.

Il richiamo è alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 12602 del 17.12.2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01, che la Corte assume a criterio decisivo. Da ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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