La riproposizione dell’istanza di rideterminazione della pena è preclusa dal giudicato esecutivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 19572 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza di rideterminazione della pena, una volta divenuto definitivo, determina un effetto preclusivo che si estende alle sole questioni dedotte ed effettivamente decise, e non anche a quelle meramente deducibili o proponibili ma non dedotte. La riproposizione della medesima istanza è pertanto inammissibile qualora non vengano prospettati elementi di novità idonei a superare il giudicato esecutivo. Non costituiscono elementi di novità né il riconoscimento della continuazione tra reati, che si risolve in un elemento neutro nella prospettiva considerata, né l’emersione di un diverso orientamento della giurisprudenza di merito, in quanto fisiologica espressione della discrezionalità giudiziale.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato all’ergastolo con isolamento diurno con sentenza della Corte di assise di Palermo del 1997, confermata in appello nel 2002 e divenuta irrevocabile nel 2003, aveva proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la sostituzione della pena con quella di anni trenta di reclusione, lamentando l’illegittimo rigetto dell’istanza di ammissione al rito abbreviato presentata in fase di appello.

La Corte di assise di appello di Palermo aveva dichiarato l’istanza inammissibile in quanto meramente riproduttiva di precedenti richieste già rigettate con tre ordinanze definitive, tutte basate sui medesimi elementi. Avverso tale decreto il condannato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente rilevato che le censure dedotte nel ricorso risultavano manifestamente infondate e riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato.

La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo ermeneutico secondo cui il giudicato esecutivo determina un effetto preclusivo esteso alle sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche a quelle meramente deducibili, ovvero proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva.

Nella specie, la questione relativa alla sostituzione dell’ergastolo era già stata esaminata in tre distinti procedimenti dinanzi al giudice dell’esecuzione, tutti conclusisi con ordinanze di rigetto divenute definitive. La Corte ha pertanto escluso che potessero configurarsi elementi di novità idonei a legittimare la riproposizione.

In particolare, è stato precisato che il riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto della sentenza e altra fattispecie criminosa costituisce elemento neutro, non idoneo a scardinare il vincolo connesso all’irrevocabilità della decisione. Parimenti, la prospettazione di decisioni difformi assunte da altri giudici di merito in casi asseritamente analoghi non assume alcuna valenza, trattandosi di pronunce isolate ed anteriori alle ultime due decisioni di rigetto.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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