Peculato e uso personale richiedono consapevolezza dell’agente (Cass. pen. Sez. 6 n. 6183 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato l’utilizzo di denaro pubblico per finalità private ed estranee a quelle istituzionali, compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione ovvero con motivazione di mera copertura formale, qualora il pubblico ufficiale abbia la disponibilità diretta delle somme e un potere di firma su di esse. La mera erogazione di contributi pubblici a un’associazione riconducibile al pubblico ufficiale non è però sufficiente a radicare la responsabilità a titolo di concorso degli amministratori o gestori di fatto dell’ente, in difetto della prova, anche solo indiziaria, della loro consapevolezza dell’uso personale dei fondi da parte del pubblico agente. La riconducibilità dell’associazione a quest’ultimo non implica automaticamente la conoscenza di tale successiva appropriazione.

Il Fatto

Il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata applicava la custodia cautelare in carcere a due indagati per il reato di peculato, commesso in concorso con il sindaco di Sorrento, all’epoca dei fatti, e con il legale rappresentante di un’associazione culturale. Agli indagati, rispettivamente consigliere comunale e commercialista del sindaco, l’uno, e persona di fiducia e cogestore di fatto dell’associazione, l’altro, si contestava di essersi adoperati affinché l’ente ricevesse contributi comunali grazie all’ingerenza del sindaco, successivamente utilizzati da quest’ultimo per spese personali, tra cui soggiorni, cene e acquisti di beni di lusso.

Il Tribunale del Riesame di Napoli, su istanza degli indagati, annullava l’ordinanza genetica, ritenendo non provato che gli stessi fossero a conoscenza dell’utilizzo dei fondi per finalità personali da parte del sindaco. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, si concentra sul momento consumativo del reato. Il Pubblico Ministero ricorrente riteneva che il peculato si fosse consumato già nel momento dell’accreditamento dei contributi sul conto dell’associazione, proprio in quanto riconducibile al sindaco. Il Tribunale, al contrario, aveva incentrato l’analisi sulla successiva appropriazione personale delle somme da parte di quest’ultimo.

La Suprema Corte osserva che non risulta provata, nemmeno in termini di gravità indiziaria, la consapevolezza dei due indagati rispetto alle operazioni e ai pagamenti eseguiti dal sindaco. La consapevolezza della riconducibilità dell’associazione al pubblico amministratore non è ritenuta sufficiente a dimostrare quella dell’utilizzo delle somme provenienti dalle casse comunali per finalità personali, considerato anche che parte dei contributi era stata effettivamente destinata alle finalità pubbliche per cui era stata erogata.

La sentenza richiama il principio, già affermato da Cass. Sez. 6, n. 27910 del 2020, secondo cui l’impiego di denaro pubblico per scopi diversi da quelli previsti può integrare l’abuso d’ufficio, ove sussista un atto di destinazione funzionale anche a interessi pubblici obiettivamente esistenti, ovvero il più grave reato di peculato qualora la destinazione avvenga in assenza di motivazione o con motivazione fittizia, per finalità esclusivamente private.

La Corte valorizza, inoltre, l’orientamento per cui, nel peculato, è necessaria la disponibilità diretta del denaro da parte del pubblico ufficiale, con un concreto “potere di firma” sulle somme, come presupposto della successiva appropriazione (in tal senso, Sez. 6, n. 4055 del 2021). Alla luce di tali principi, la valutazione del Tribunale del Riesame — che ha escluso la configurabilità del concorso per difetto dell’elemento soggettivo — non presenta profili di illogicità manifesta. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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