Inammissibile il ricorso che mescola motivi eterogenei e chiede revisione del fatto (Cass. civ. Sez. I n. 3268 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che sovrapponga censure eterogenee, fondate su ipotesi diverse dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., quando la loro formulazione non consenta di isolare con chiarezza le doglianze e di esaminarle separatamente. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo non è ammessa la rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La tutela dell’affidamento presuppone il carattere incolpevole della buona fede del privato. La conformità integrale tra la decisione del Collegio e la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di un finanziamento pubblico concesso ed erogato nell’ambito di un’iniziativa comunitaria. Il decreto di ammissione al finanziamento era stato impugnato da terzi ed era stato annullato dal giudice amministrativo, con pronuncia confermata in appello.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione e annullato la cartella. La Corte d’appello, in riforma, ha rigettato l’opposizione e condannato la società alle spese del doppio grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione del principio di buona fede e di affidamento, la violazione dell’art. 2041 cod. civ. e l’illegittimità della statuizione sulle spese. L’amministrazione si è costituita con controricorso; l’agente della riscossione non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi e ne rileva l’inammissibilità. Essi cumulano censure eterogenee, riferibili rispettivamente all’art. 360, comma 1, n. 3 e all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riversando sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze, in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso.
La Corte ricorda che tale inammissibilità può essere superata quando la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza le doglianze, di fatto scindibili, consentendone l’esame separato. Nel caso concreto, però, le censure presentano una inestricabile connessione e sovrapposizione, che impedisce l’operazione di scissione.
Un ulteriore profilo di inammissibilità riguarda l’invocato principio del legittimo affidamento. Il presupposto della tutela è il carattere incolpevole dell’affidamento. La Corte di merito, con giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità e non specificamente contestato, ha rilevato che la richiesta di restituzione degli importi era necessaria conseguenza della revoca del finanziamento, disposta in esecuzione del giudicato amministrativo, e che la revoca era derivata da un comportamento negligente della stessa società, che aveva omesso di allegare al dossier di candidatura i documenti previsti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva la commistione di mezzi eterogenei e la mancanza di pertinenza rispetto alla ratio decidendi. La Corte d’appello ha osservato che la società si era limitata a ribadire lo svolgimento dell’attività progettuale e le spese sostenute, senza precisare in cosa consistesse tale attività, se il progetto fosse stato acquisito dall’amministrazione, se vi fosse stato un arricchimento e in cosa consistesse. Si tratta di giudizi di fatto di cui non è ammessa la revisione in cassazione.
La decisione impugnata resiste dunque alle censure e la statuizione sulle spese è conseguente alla soccombenza. La Corte rileva inoltre che la decisione del Collegio è integralmente conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., non solo nell’esito ma anche nelle ragioni. Da tale conformità deriva, secondo le Sezioni Unite, una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento delle somme previste dalle citate disposizioni.
Nota della Redazione
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