Revocatoria fallimentare del trasferimento immobiliare in accordo di separazione (Cass. civ. Sez. I n. 8227 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare, l’atto di trasferimento immobiliare posto in essere dal coniuge poi fallito in sede di omologa dell’accordo di separazione consensuale è inefficace ai sensi dell’art. 64 l. fall. quando non assolva a funzione integrativa o sostitutiva dell’obbligo di mantenimento, né a funzione transattiva di potenziali conflitti tra i coniugi. La qualificazione del trasferimento come gratuito costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito. È inammissibile il motivo che contesti l’affermazione in diritto della corte territoriale senza investire gli accertamenti di fatto posti a fondamento della decisione.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili conveniva in giudizio la moglie separata di uno dei soci, chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 64 l. fall., dell’atto con cui il coniuge — in sede di omologa della separazione consensuale, intervenuta nel biennio anteriore alla sentenza dichiarativa — le aveva trasferito l’abitazione familiare e i terreni pertinenziali.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale, accertando la gratuità dell’atto. La Corte d’Appello respingeva il gravame, escludendo che il trasferimento avesse funzione integrativa o sostitutiva del mantenimento o natura transattiva. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; il fallimento resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale della qualificazione dell’atto di trasferimento compiuto nell’ambito dell’accordo di separazione, quando il disponente sia poi dichiarato fallito nel biennio. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 64 l. fall., che rende inefficaci gli atti a titolo gratuito compiuti nel periodo sospetto.
Con il primo motivo la ricorrente censurava la violazione dell’art. 1325 c.c., sostenendo che sarebbe sufficiente, per escludere la gratuità, che dall’accordo emerga la volontà di definire definitivamente i rapporti patrimoniali. La Corte dichiara il motivo inammissibile: la censura investe l’affermazione in diritto della corte territoriale, ma non gli accertamenti di fatto sulla base dei quali è stata affermata la gratuità, ossia l’avvenuto assolvimento dell’obbligo di mantenimento mediante assegnazione della casa e versamento dell’assegno, e la mancanza di prova di conflitti coniugali.
Il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 1322 c.c. per l’interpretazione della sentenza di primo grado operata dal giudice d’appello. La Corte lo ritiene inammissibile per difetto di interesse, poiché la ricorrente censura l’interpretazione della decisione di prime cure anziché la motivazione del rigetto. Osserva inoltre che oggetto del giudizio non è la natura negoziale dell’accordo di separazione, ma la gratuità del trasferimento immobiliare, accertata applicando la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 13087/2015), secondo cui l’atto non aveva funzione sostitutiva o integrativa dell’obbligo di mantenimento né transattiva.
Il terzo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo e l’inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale. La Corte lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, quarto e ultimo comma, cod. proc. civ., avendo la corte d’appello confermato la decisione di primo grado sulla scorta delle medesime ragioni di fatto.
Il quarto motivo, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del marito fallito, è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché i giudici del merito non hanno pronunciato sulla domanda di revocatoria ordinaria proposta in via gradata, dichiarata assorbita. Il ricorso è concluso con declaratoria di inammissibilità e condanna della ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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