Impresa familiare: quota liquidata su lavoro prestato, non sull’incidenza causale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3266 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impresa familiare, la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi spettante al familiare collaboratore si determina assumendo come dividendo, al momento della cessazione, gli utili non ripartiti, i beni acquistati con essi e gli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, e come divisore la sola quantità e qualità del lavoro prestato. Il criterio è quello del lavoro svolto, non della sua effettiva incidenza causale sul conseguimento del risultato: utili e incrementi rappresentano l’effetto e non la misura dell’attività. Ne deriva che nella liquidazione va inclusa anche la rivalutazione di un fattore produttivo riconducibile a cause estranee all’attività del partecipante, purché si sia tradotta in maggiore redditività dell’impresa unitariamente considerata.
Il Fatto
Il familiare collaboratore aveva convenuto in giudizio il titolare dell’impresa agricola, chiedendo il riconoscimento della quota di partecipazione agli utili e agli incrementi maturata nel lungo periodo di collaborazione. Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda liquidando la quota nella misura del 35%.
La Corte d’Appello di Ancona, decidendo sull’appello principale del titolare e su quello incidentale del collaboratore, aveva disposto nuova consulenza tecnica e rideterminato il dovuto in una somma superiore, tenuto conto dell’acconto versato. Il titolare ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il collaboratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ratio dell’art. 230-bis cod. civ., individuata nella tutela dei familiari stabilmente impegnati nell’impresa, attraverso il riconoscimento di diritti economici esercitabili durante la vita dell’azienda e al momento della cessazione. La partecipazione agli utili va quindi determinata sugli utili non ripartiti e sull’accrescimento della produttività, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro.
I proventi, in assenza di un patto di distribuzione periodica, non sono naturalmente destinati alla ripartizione ma al reimpiego nell’azienda o all’acquisto di beni. La quota del familiare, al momento della cessazione, si rapporta nella stessa misura tanto agli utili quanto agli incrementi, materiali o immateriali. Il criterio è la quantità e qualità del lavoro, non l’incidenza causale del medesimo sul risultato: utili e incrementi sono l’effetto, non la misura dell’attività. La liquidazione assume così per dividendo utili, beni acquistati con essi e incrementi, e per divisore unico il lavoro prestato.
La Corte richiama il principio secondo cui, nella quota, va inclusa anche la rivalutazione di un fattore della produzione riferibile a cause estranee all’attività del partecipante, quando si sia tradotta in aumento di redditività dell’impresa; analogamente rilevano i fattori di decremento con riflessi sulla produttività. L’aumento di valore degli immobili può dunque assumere rilievo anche se non derivi da reinvestimento di utili, purché si sia tradotto in accrescimento del valore dell’impresa unitariamente considerata. La doglianza sul calcolo del valore iniziale e finale dell’azienda è perciò infondata.
Quanto ai motivi di nullità della sentenza, la Corte osserva che l’inesistenza o l’apparenza della motivazione va dedotta ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non ex n. 4, altrimenti chiedendosi una nuova valutazione del materiale probatorio. Il sindacato resta circoscritto al minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost.; i criteri di stima del patrimonio e la valutazione percentuale dell’apporto sono questioni di merito, non riesaminabili.
È esclusa l’ultra-petizione: la Corte territoriale ha disposto una nuova consulenza tecnica perché le risultanze di primo grado erano contestate, esercitando il potere discrezionale e motivato di rinnovare le indagini tecniche, senza operare il limite ex art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. Il motivo sull’omesso esame della diversa percentuale attribuita al titolare è inammissibile per il principio della doppia conforme e per difetto di decisività. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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