Inammissibile il ricorso sui motivi già dedotti in appello e concorso anomalo (Cass. pen. Sez. VII n. 8184 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, i motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito sono inammissibili, non potendo la Corte di legittimità procedere a un nuovo esame del fatto. La qualificazione giuridica della condotta è sindacabile solo se la motivazione della sentenza impugnata è incongrua o contraddittoria. In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione tra di esse.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di rapina e la sentenza è stata confermata in appello. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, lamentando l’illegittimità della individuazione fotografica per la presenza di una intestazione nel fascicolo, la qualificazione del fatto come rapina anziché truffa, il mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. e l’individuazione del reato più grave ai fini del reato continuato.
La questione arriva davanti alla Corte di cassazione dopo la conferma della condanna in secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, relativi alla correttezza delle modalità di effettuazione della individuazione fotografica, rilevando che essi si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. In particolare, la Corte ha osservato che la dicitura contenuta nell’intestazione del fascicolo non atteneva alle effigi fotografiche e non poteva, di per sé, avere influito sul riconoscimento dell’imputato, e che il teste aveva riconosciuto il ricorrente sia in udienza sia nelle foto dell’album.
Quanto al terzo e al quarto motivo, con cui si contestavano la mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 628 cod. pen. nel delitto previsto dall’art. 640 cod. pen. e il mancato riconoscimento del concorso anomalo, la Corte li ha ritenuti non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, essendo incensurabili le conclusioni argomentate del giudice del merito.
La Corte ha ritenuto correttamente integrato il reato di rapina, poiché l’imputato, dopo essersi fraudolentemente fatto consegnare la busta con il denaro con la scusa di verificarne l’autenticità, si era immediatamente dato alla fuga. La reazione della persona offesa era senz’altro prevedibile da entrambi gli imputati, costituendo esperienza comune che la vittima di una rapina possa tentare di rientrare nel possesso di quanto sottrattole.
Poiché è risultato provato che entrambi gli imputati avevano deciso di fuggire con l’auto, parcheggiata in prossimità della persona offesa per consentire all’imputato di salirvi rapidamente, la prosecuzione della corsa nonostante la reazione della vittima è condotta prevista e condivisa anche dal ricorrente.
Infine, sul quinto motivo, la Corte ha confermato il criterio per individuare la violazione più grave in tema di reato continuato, richiamando il principio secondo cui essa va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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