Revoca dell’affidamento in prova per condotta incompatibile con la prosecuzione della prova (Cass. pen. Sez. I n. 2418 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 47, comma 11, ord. pen., l’affidamento in prova al servizio sociale è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. La conformazione normativa dell’istituto impone la costante verifica dell’effettività del percorso di risocializzazione, rispetto al quale anche una singola condotta, ove ne sia apprezzata la gravità, può far emergere con valutazione in fatto ed autonoma la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della misura, senza che sia necessario attendere il giudicato. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica della coerenza, completezza e logicità della motivazione, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza dell’8 luglio 2024, aveva revocato con effetto ex tunc la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in favore di un condannato, applicata con provvedimento del 21 dicembre 2022. Il giudice fondava la decisione sulla gravità di un episodio risalente al giugno 2024, nel corso del quale i militari intervenuti per una lite familiare avevano constatato lo stato di alterazione psicofisica del soggetto, il quale continuava ad inveire contro la moglie e a interagire con la figlia minore. Seguiva altra informativa con cui si segnalava che l’interessato, nel pomeriggio del giorno successivo, era stato denunciato per danneggiamento aggravato di un’ambulanza del 118, interruzione di pubblico servizio e minaccia al personale sanitario.
Il Tribunale valorizzava inoltre il precedente diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni, disposto dopo formale convocazione a seguito della segnalazione dell’UEPE sulle reiterate assenze dal lavoro e sull’interruzione dei rapporti, a far data dall’aprile 2023. Proposto ricorso per cassazione dal condannato con un unico motivo, il Procuratore generale chiedeva l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla conformazione normativa dell’istituto. L’art. 47, comma 11, ord. pen. collega la revoca a un giudizio di incompatibilità tra il comportamento serbato e la prosecuzione della prova. Tale clausola impone una verifica costante dell’effettività del percorso di risocializzazione, momento rispetto al quale le condotte illecite o comunque violatrici delle prescrizioni assumono rilievo essenzialmente quale indice di rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.
Il Collegio richiama il proprio orientamento (Sez. I n. 1088 del 14.2.1997) secondo cui tanto l’affidamento in prova quanto la detenzione domiciliare presuppongono una prognosi favorevole in tema di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso rieducativo. Su questa base afferma che anche una singola condotta, quando ne sia apprezzata la gravità, può far emergere la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della misura. La relativa valutazione è di fatto ed autonoma e non richiede il passaggio in giudicato (Sez. I n. 25640 del 21.5.2013).
Passando al caso concreto, la Corte rileva che il Tribunale ha applicato correttamente tali principi, sostenendo la revoca con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti e adeguatamente valutati. La valutazione del giudice di merito non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravità delle condotte, connotate da ricadute in fattispecie di reato e da palesi trasgressioni, quali l’interruzione dei rapporti con l’UEPE e le assenze dal lavoro, autonomamente apprezzate.
Quanto all’asserita giustificazione delle assenze mediante certificazioni mediche, il Collegio osserva che essa non conduce a diverso avviso: proprio in virtù delle trasgressioni commesse, tra cui l’interruzione dei rapporti con l’UEPE, l’interessato era stato diffidato al puntuale rispetto delle prescrizioni dopo formale convocazione. La Corte ribadisce infine i confini del controllo di legittimità, esteso ai vizi della motivazione solo quando questa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente. Il ricorso, volto a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito, è pertanto rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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