Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione dell’attendibilità della persona offesa (Cass. pen. Sez. VII n. 34874 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di attendibilità della persona offesa costituisce una questione di fatto, risolta nel compendio motivazionale del giudice di merito, e non è rivalutabile in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Il motivo di ricorso che, invece di confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata, si limiti a riproporre censure già prospettate in appello e già disattese è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen. È manifestamente infondato il motivo che dolga del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, quando la sua esclusione sia sorretta da congrua e non illogica motivazione, fondata sull’entità dell’importo oggetto della minaccia estorsiva e sull’abitualità della condotta desumibile dai precedenti penali, anche specifici, del ricorrente, secondo quanto prescritto dall’art. 131-bis cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, nei gradi di merito, per il reato di tentata estorsione. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 27/11/2024, ha confermato l’affermazione di responsabilità.
Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato e lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La questione giunge dinanzi alla Suprema Corte per la verifica della ammissibilità e della fondatezza dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che i primi due motivi, con cui si contesta la responsabilità per la tentata estorsione sotto il profilo oggettivo e soggettivo, non sono formulati nei termini consentiti dalla legge in questa sede. Essi, oltre a difettare dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., risultano reiterativi di censure già prospettate in appello e già congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale.
Ne deriva che il ricorso è privo di un effettivo confronto con la complessità delle corrette ragioni di fatto e di diritto poste a base della ritenuta sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del delitto. Il Collegio richiama, in proposito, la motivazione della sentenza impugnata, ove il percorso argomentativo dei giudici di merito è esposto in modo articolato.
La Corte affronta poi il profilo della attendibilità della deposizione della persona offesa. Ogni vaglio critico su tale giudizio è precluso dinanzi alla Suprema Corte, in ossequio al principio, incontroverso in giurisprudenza, secondo cui la credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che trova la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale del giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. A sostegno, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 41461 del 19/07/2012 e la Sez. 5 n. 51604 del 19/09/2017.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, il motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno ritenuto non configurabile la causa di non punibilità in virtù dell’entità dell’importo oggetto della seconda minaccia estorsiva e dell’abitualità della condotta, emergente dai precedenti penali, anche specifici, del ricorrente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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