Pene sostitutive in appello: serve richiesta dell’imputato (Cass. pen. Sez. VII n. 34877 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive, la disciplina transitoria dettata dall’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) subordina il potere-dovere del giudice di appello di pronunciarsi sull’applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen. a una richiesta dell’imputato. Tale richiesta non deve necessariamente essere contenuta nell’atto di gravame o nei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione d’appello. In difetto di richiesta, la doglianza sull’omessa concessione della pena sostitutiva è manifestamente infondata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 20.01.2025, ha confermato l’affermazione di responsabilità. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla responsabilità; mancata concessione di una pena sostitutiva della pena detentiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che le censure si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice territoriale, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata. Difettano, dunque, i requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: i motivi risultano solo apparenti.
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di pene sostitutive, perché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sull’applicabilità delle nuove pene di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta dell’imputato, non necessariamente formulata con l’atto di gravame o con motivi nuovi, ma comunque da presentare al più tardi in udienza di discussione (Sez. 2 n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-0; Sez. 4 n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751-01).
Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva congruamente evidenziato che difettava la richiesta dell’imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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