Ricorso avverso atto abnorme del PM è tardivo se oltre i termini (Cass. pen. Sez. II n. 785 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È abnorme, per profilo strutturale, il provvedimento con cui il pubblico ministero, investito dell’istanza di revoca del sequestro preventivo, la rigetti direttamente invece di trasmetterla al g.i.p. con le proprie valutazioni negative, essendo a lui inibito il provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice. L’abnormità non esime tuttavia dall’osservanza dei termini di impugnazione. Il ricorso per cassazione, unico rimedio esperibile avverso l’atto abnorme, è inammissibile se proposto oltre il termine di cui all’art. 585 cod. proc. pen., non ricorrendo l’ipotesi residuale dell’inesistenza dell’atto.
Il Fatto
Il g.i.p. presso il Tribunale di Siracusa disponeva il sequestro preventivo in data 1.3.2024. Nell’interesse dei ricorrenti veniva presentata istanza di revoca. Con provvedimento del 24.4.2024 il pubblico ministero rigettava direttamente l’istanza, anziché trasmetterla al giudice che aveva adottato la misura.
I ricorrenti impugnavano per cassazione il provvedimento di rigetto, deducendone l’abnormità: il pubblico ministero avrebbe dovuto limitarsi a esprimere il proprio parere e a trasmettere gli atti al g.i.p. Il Tribunale del riesame, adito in sede di appello, aveva ravvisato l’impossibilità di provvedere e di convertire l’impugnazione in ricorso per cassazione. La Procura Generale concludeva per iscritto per l’annullamento del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di abnormità elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Richiamando Sez. U n. 37502 del 28/04/2022, ricorda che è abnorme il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Il fenomeno si articola su due piani. Sul piano strutturale, l’atto si pone fuori dal sistema organico della legge processuale; sul piano funzionale, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Le Sez. U n. 25957 del 26/03/2009 hanno ricondotto il fenomeno a unità, caratterizzandolo come sviamento della funzione giurisdizionale ed esercizio di un potere in difformità dal modello legale.
Su queste basi, nessun dubbio sussiste sulla natura abnorme del provvedimento con cui il pubblico ministero, in luogo di trasmettere al g.i.p. la richiesta di revoca con le proprie valutazioni negative, la rigetti direttamente. L’art. 321, comma 3, cod. proc. pen. gli consente di disporre la revoca con decreto motivato durante le indagini preliminari, ma gli inibisce il provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice. La Corte richiama sul punto Sez. 3 n. 15459 del 13/03/2018, Sez. 3 n. 3449 del 20/11/2012, Sez. 5 n. 37293 del 05/07/2010 e Sez. 4 n. 3601 del 23/12/2009.
Il rigetto nel merito del ricorso si fonda però su una ragione processuale autonoma. È pacifico che il ricorso per cassazione, unico rimedio esperibile per far valere l’abnormità, sia stato proposto ben oltre il termine di cui all’art. 585 cod. proc. pen. Ne deriva l’inammissibilità, non ricorrendo l’ipotesi residuale dell’inesistenza dell’atto. La Corte richiama Sez. 6 n. 32395 del 13/06/2019, secondo cui i termini per impugnare non operano nel solo caso in cui la dedotta abnormità sia qualificata da un’anomalia funzionale così radicale e congenita da produrre una stasi processuale superabile unicamente con il ricorso per cassazione, e Sez. 1 n. 3305 del 13/01/2005, nonché Sez. 4 n. 3939 del 02/12/2021.
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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