Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 13916 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge o del vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio, propone un motivo inammissibile in sede di legittimità. La deducibilità dei costi e degli oneri non richiede soltanto la loro effettiva sopportazione, ma la prova certa e specifica a carico del contribuente, che non può essere sostituita dalla mera produzione documentale. Nel giudizio di cassazione è inoltre inammissibile la mescolanza dei vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili. Il vizio di motivazione, nella formulazione successiva al d.l. n. 83 del 2012, richiede l’individuazione di un preciso fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito.

Il Fatto

Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2009, maggiori redditi nei confronti del contribuente, contestando l’indeducibilità di costi asseritamente sostenuti per provvigioni passive e per omaggi a clienti, a fronte di un reddito dichiarato di importo inferiore.

Il ricorso del contribuente era accolto in primo grado; la C.T.R. di Roma accoglieva però l’appello dell’ufficio. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sull’omesso esame dei documenti probatori e sull’errata valutazione delle prove documentali relative ai costi passivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato infondato. Il ricorrente assume che i giudici d’appello non avrebbero esaminato la documentazione versata in atti, riproducendo nel ricorso alcune contabili bancarie e copie di assegni “in via esemplificativa”. La Corte rileva che il semplice esame degli assegni riprodotti rende evidente l’incongruenza della censura rispetto alla motivazione impugnata e l’irrilevanza dei documenti in sé considerati.

La motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, è giudicata congrua, perché muove da una corretta rilevazione dell’onere probatorio a carico del contribuente. Richiamando il principio secondo cui le spese sostenute, per essere deducibili, devono risultare da elementi sufficientemente specifici e attendibili, la Corte osserva che gli assegni possono al più dimostrare la raccolta di premi assicurativi, ma nulla provano quanto alle provvigioni che sarebbero state versate al subagente e che costituirebbero costi deducibili di importo elevato. Il motivo è quindi infondato e privo di adeguato confronto con la decisione impugnata.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Con esso si contesta la valutazione del giudice d’appello sull’omessa giustificazione, con elementi concreti e attendibili, degli omaggi a clienti. La Corte rileva che in tal modo si sollecita un nuovo esame delle prove, compito proprio del giudizio di merito e non del giudizio di legittimità, richiamando Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024 e, in precedenza, Sez. U, sent. n. 34476 del 27/12/2019.

La Corte aggiunge che il motivo è formulato in modo ambivalente, con richiamo contestuale ai vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Dopo la riformulazione della norma ad opera del d.l. n. 83 del 2012, la censura motivazionale è circoscritta all’omesso esame di un preciso fatto storico di natura decisiva: il ricorrente non lo individua, ma sollecita una diversa valutazione probatoria. È richiamata Sez. 5, ord. n. 18886 del 04/07/2023 e, sul punto, Sez. U, sent. n. 8053 del 07/04/2014.

Da ultimo, in via concorrente, la Corte rileva la contraddittorietà del motivo, per la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto per legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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