Inammissibile il ricorso per cassazione con motivi sovrapposti e non autosufficienti (Cass. civ. Sez. V n. 13918 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che sovrapponga in modo inestricabile censure di violazione e falsa applicazione di legge e di difetto di motivazione, senza indicare con precisione quale vizio sia riferibile a ciascuna doglianza, è inammissibile per violazione del principio di specificità. L’onere di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. impone di trascrivere, almeno in estratto, gli atti e i documenti processuali su cui si fondano le censure di error in procedendo. Tale requisito è compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU e con l’art. 111 Cost., ove non si traduca in formalismo eccessivo, e risponde alla funzione nomofilattica della Corte. Resta estranea al giudizio di legittimità ogni sollecitazione a una rivalutazione del merito o a una diversa lettura delle prove.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società e ai suoi due soci distinti avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2007. I contribuenti impugnavano gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva i ricorsi con sentenza n. 25328/2015. Anche l’appello veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro con sentenza n. 1773/2017.

Avverso tale decisione i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, articolato in paragrafi a forma libera. L’ufficio resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che i motivi, trattati congiuntamente perché collegati, sono formulati in modo generico, con una mescolanza di questioni non riconducibili alla tipizzazione dell’art. 360 cod. proc. civ. La stessa formula riassuntiva del ricorso, richiamata in termini letterali, evidenzia la sovrapposizione tra profili di legittimità e profili motivazionali.

Il Collegio ribadisce che il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme violate, ma anche con la specifica individuazione delle affermazioni della sentenza impugnata asseritamente in contrasto. Diversamente, la Corte non può esercitare il proprio compito istituzionale di verifica.

Quanto all’autosufficienza, la Corte osserva che nel ricorso non viene richiamato né trascritto alcun documento o atto processuale specifico, ciò che rende deficitario il motivo rispetto all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Il principio è stato letto in modo meno formalistico, in coerenza con l’art. 6, par. 1, CEDU, ma resta fermo che l’indicazione dei documenti deve avvenire riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali. La Corte richiama in proposito la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha riconosciuto la legittimità delle condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione in funzione della certezza del diritto.

Con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., la Corte ricorda che la riformulazione operata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012 ha circoscritto la censura all’omesso esame di un preciso fatto storico di natura decisiva, non assimilabile a mere questioni o argomentazioni. Le contestazioni dei ricorrenti, che investono il valore probatorio dei documenti e la capacità di spesa dei soci, si risolvono in una inammissibile riedizione del giudizio di merito.

Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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