Inammissibile ricorso su non punibilità per particolare tenuità combustione rifiuti (Cass. pen. Sez. VII n. 8962 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. Il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è escluso quando la Corte di merito abbia valorizzato, con motivazione congrua e non sindacabile nel merito, la quantità di materiale combusto, la significativa pericolosità della colonna di fumo sprigionatasi e la possibilità di propagazione alle piante del vigneto. Nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, quando il ricorso dell’imputato è dichiarato inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria.

Il Fatto

Due imputati sono stati riconosciuti responsabili del concorso nel reato di cui all’art. 256-bis d.lgs. 152 del 2006, per aver appiccato il fuoco ai rifiuti in vari punti di un vigneto. Il Tribunale di Foggia ne ha accertato la penale responsabilità, condannandoli anche al risarcimento dei danni subiti dalle associazioni costituitesi parte civile.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 19/10/2023, ha confermato la condanna in primo grado. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva anzitutto che il primo ordine di censure presenta in parte connotazioni meramente reiterative delle doglianze già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale. Quest’ultima ha diffusamente esposto gli elementi fattuali comprovanti la fondatezza dell’ipotesi accusatoria, anche quanto al coinvolgimento dei ricorrenti, sorpresi dagli operanti sul luogo dei fatti.

Il Collegio osserva che, a fronte di risultanze convergenti e di una diffusamente motivata reiezione dei rilievi in punto di qualificazione giuridica, la difesa si è limitata a deduzioni del tutto generiche sui principi in tema di ragionevole dubbio e a una mera riproposizione delle proprie doglianze, manifestamente infondate con riguardo alla prospettata insussistenza del reato contestato, avuto riguardo al fuoco appiccato ai rifiuti in vari punti del vigneto.

Ad analoghe conclusioni la Corte perviene quanto alla residua censura. La difesa ricorrente non si è adeguatamente confrontata con la motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la quantità di materiale combusto e di quello che stava per essere dato alle fiamme, la significativa pericolosità della colonna di fumo sprigionatasi e la possibilità di propagazione alle piante collocate all’interno del vigneto.

Le considerazioni svolte impongono pertanto una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, la Corte la rigetta, facendo applicazione del consolidato insegnamento secondo cui, nel procedimento in camera di consiglio, la inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese in favore della parte civile che abbia concretamente contrastato l’avversa pretesa risarcitoria (Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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