Particolare tenuità del fatto e ricorso reiterativo: inammissibilità per aspecificità (Cass. pen. Sez. 7 n. 18789 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella mera reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, omettendo di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. In tema di particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. La presenza di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, unitamente a strumenti per la pesatura e il confezionamento, può essere indicativa di un potenziale elevato numero di cessioni e, pertanto, idonea a superare la soglia minima di offensività richiesta per l’applicazione dell’istituto.

Il Fatto

La Corte di Appello di Milano, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna dell’imputato in ordine al reato di illecita detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale sentenza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Settima Sezione penale della Cassazione ha preliminarmente rilevato come il ricorso proposto fosse inammissibile, in quanto si risolveva nella reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. Tale circostanza rendeva il ricorso non specifico e soltanto apparente, per l’omessa assoluzione della tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione, in conformità con il principio espresso, ex plurimis, da Sez. 4, n. 30040 del 2024 e Sez. 2, n. 42046 del 2019.

Nel merito, la Corte ha osservato come la sentenza impugnata avesse congruamente e logicamente motivato il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., facendo leva sulle modalità della condotta, sulla quantità e qualità della sostanza in sequestro e sulla presenza di strumenti per la pesatura e il confezionamento. Tali elementi, secondo il giudice di merito, rivelavano un potenziale elevato numero di cessioni, pari a circa mille dosi, e risultavano comunque idonei a superare il minimo di offensività necessario per l’applicazione dell’istituto. Tale valutazione è stata ritenuta conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016.

La Corte ha inoltre ricordato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., ma non richiede la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come chiarito da Sez. 7, ordinanza n. 10481 del 2022 e Sez. 6, n. 55107 del 2018.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ritenuta equa in considerazione dei profili di inammissibilità emergenti dal ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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