Inammissibile il ricorso del PM contro l’esclusione delle aggravanti ad effetto speciale (Cass. pen. Sez. I n. 13107 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero non può proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata all’esito di giudizio abbreviato che abbia ritenuto insussistente una o più aggravanti ad effetto speciale, essendo ammesso soltanto il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 608, comma 1, cod. proc. pen. L’art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, facendo salvi i limiti all’appello previsti dall’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., distingue il disconoscimento delle circostanze ad effetto speciale dalle ipotesi di modifica del titolo del reato. La qualificazione dell’appello come ricorso e la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione si impongono in applicazione della regola generale dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. È inammissibile il ricorso che, pur evocando pronunce di legittimità, si articoli attraverso la sola rappresentazione di argomenti di merito, traducendosi in una rilettura del compendio probatorio.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sassari, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, condannava l’imputato per tentato omicidio e per il reato connesso di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, escludendo l’aggravante della premeditazione e quella della minorata difesa.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari impugnava la sentenza qualificandola come appello, censurando proprio l’esclusione delle due aggravanti. La Corte di appello di Sassari, qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti alla Corte suprema. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione processuale. Il pubblico ministero, avverso la sentenza di condanna in primo grado pronunciata all’esito di giudizio abbreviato che abbia ritenuto insussistente una o più aggravanti ad effetto speciale, non può proporre appello, ma solo ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 608, comma 1, cod. proc. pen.
Il fondamento è nell’art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che, nel fare salvi i limiti all’appello previsti dall’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., differenzia il disconoscimento delle circostanze ad effetto speciale dalle ipotesi di modifica del titolo del reato. Nel caso in esame la trasmissione degli atti disposta dalla Corte di appello risulta corretta, in applicazione della regola generale dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., richiamando sul punto Sez. 1, n. 45451 del 14/09/2022, Arlotta.
Nel merito, quanto all’esclusione della premeditazione, il ricorrente si limita a dedurre la non condivisione dei ragionamenti del giudice di primo grado, segnalando elementi che ritiene dimostrativi della perduranza dell’ideazione criminosa. Pur accompagnandosi il richiamo di pronunce di legittimità, le deduzioni si articolano attraverso la sola rappresentazione di argomenti di merito, senza alcuna specifica e qualificata doglianza rilevante in sede di legittimità: non una violazione di legge, né vizi della motivazione quali il travisamento della prova. Manca l’autosufficienza e la specificità rispetto all’evocazione dei dati informativi.
La motivazione di merito, d’altro canto, dà conto che l’imputato non maturò una meditata risoluzione criminosa ferma e irrevocabile, ma agì sull’onda emotiva dell’offesa ricevuta e spinto dai fumi dell’alcol, con iniziativa estemporanea e non ponderata: conclusioni logicamente congrue e precedute da adeguato scrutinio degli elementi di prova.
Del pari inammissibili sono le censure sull’omessa motivazione in ordine all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5), cod. pen. Il giudice di merito non ha mancato di motivare, negando i presupposti dell’aggravante sulla base di appropriati ragionamenti. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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