Misure cautelari: insindacabile la valutazione degli indizi se la motivazione è logica (Cass. pen. Sez. I n. 13110 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione: restano estranee al perimetro cognitivo della Corte la ricostruzione dei fatti e la diversa valutazione degli elementi indizianti, riservate al giudice di merito. La motivazione è sindacabile solo se non sia effettiva, manifestamente illogica, internamente contraddittoria o logicamente incompatibile con altri atti del processo.

Il Fatto

Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’appello cautelare, in parziale accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, ha applicato a quattro indagati la misura del divieto di avvicinamento a distanza inferiore a 15 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese. La vicenda riguarda l’incendio di un’autovettura, propagatosi all’abitazione delle stesse persone offese, in un contesto di litigiosità condominiale. Il giudice per le indagini preliminari, dopo l’interrogatorio di garanzia, aveva revocato la misura inizialmente disposta, escludendo la prova della natura dolosa dell’incendio.

I quattro indagati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero per difetto di specificità, la lesione del diritto di difesa per la mancata disponibilità delle videoriprese, l’insussistenza della gravità indiziaria e, per due soli ricorrenti, la carenza di motivazione sul contributo concorsuale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare. Richiamando Sezioni Unite n. 11 del 2000 e un consolidato orientamento di sezione, afferma che la denuncia di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se riporta l’indicazione precisa di specifiche violazioni di legge o di manifeste illogicità, esulando le doglianze sulla ricostruzione dei fatti e sulla diversa valutazione delle circostanze.

Il controllo resta quindi “all’interno” del provvedimento impugnato e verifica che la motivazione sia effettiva, non illogica, non contraddittoria e non incompatibile con altri atti del processo. Non è consentita una nuova o diversa delibazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari.

Su queste basi la Corte rigetta i primi quattro motivi. Quanto alla specificità dell’appello cautelare, rileva che il Tribunale si è adeguatamente confrontato con l’ordinanza di revoca, estremamente sintetica, e che le critiche erano proporzionate al tenore della motivazione avversata. Quanto alle videoriprese, osserva che il giudice ha fondato la decisione sulle annotazioni e informative della polizia giudiziaria e sugli atti già depositati ai sensi dell’art. 293 cod. proc. pen., senza utilizzare le immagini contestate, e che la difesa non aveva chiesto alcun rinvio.

Nel merito della gravità indiziaria, la Corte condivide il ragionamento del Tribunale: la natura dolosa dell’incendio, purché non espressamente esclusa, può essere oggetto di verifica indiziaria; il mancato accertamento dei vigili del fuoco non è decisivo. Il riferimento ai tempi e ai modi in cui le fiamme sono divampate e agli ulteriori elementi, non esaminati dal giudice della revoca, sostiene una motivazione non manifestamente illogica.

Accoglie invece il quinto motivo. Quanto al contributo dei due ulteriori ricorrenti, la motivazione è carente: non è indicato alcun elemento da cui desumere il contributo, morale o materiale, alla commissione del reato, esclusa la generica indicazione dei procedimenti pendenti e del comportamento tenuto sul balcone. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio, limitatamente a tali posizioni, al Tribunale del riesame; i ricorsi degli altri due sono rigettati con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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