Il controllo di legittimità non valuta il merito indiziario (Cass. pen. Sez. 3 n. 18632 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari personali, il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato. Tale apprezzamento è riservato al giudice del riesame e deve ritenersi consentito al giudice di legittimità solo nei limiti della verifica della sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell’assenza di illogicità evidenti, ossia della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. La motivazione che dia conto della propensione alla violenza dell’indagato e della concreta possibilità di reiterazione di reati con uso di violenza, anche sulla base di episodi specifici, è immune da vizi di legittimità e sottrae la prognosi cautelare al sindacato di cassazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di appello cautelare dal Procuratore della Repubblica, aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo indagato per i delitti di resistenza, violenza sessuale consumata e tentata, ritenuta non adeguata la richiesta di custodia cautelare in carcere. L’indagato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, contestando la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato valorizzato dal Tribunale, anche in considerazione delle condizioni di salute e dell’età avanzata.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato insegnamento secondo cui, anche nel giudizio cautelare personale, il controllo demandato al giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della correttezza e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, e non si estende alla revisione del merito delle valutazioni compiute dal giudice di merito.

Con specifico riferimento alle esigenze cautelari, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva ampiamente motivato la prognosi negativa circa la commissione di ulteriori reati. In particolare, aveva evidenziato la propensione alla violenza dell’indagato, il quale, dopo il matrimonio con la persona offesa, aveva iniziato a tormentarla per ottenere rapporti sessuali, minacciandola, fino a giungere ad un’aggressione finale interrotta solo dall’intervento degli operanti.

Tale quadro era stato ulteriormente rafforzato dal comportamento tenuto dall’indagato nei confronti degli agenti intervenuti, contro i quali si era scagliato brandendo due coltelli e tentando di colpirli. La Corte ha quindi ritenuto che la valutazione prognostica del Tribunale, ancorché sfociata in una misura meno gravosa di quella richiesta dal Pubblico Ministero, fosse sorretta da un percorso argomentativo del tutto immune da vizi deducibili in sede di legittimità.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, con conseguente esecutività dell’ordinanza cautelare impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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