Confisca per equivalente senza ingiustificato arricchimento patrimoniale (Cass. pen. Sez. I n. 1440 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., applicata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna, può cadere solo su specifici beni presenti nel patrimonio del condannato al momento del loro acquisto, di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta e di provenienza non giustificabile. La confisca per equivalente di cui al secondo comma della norma è, pertanto, esperibile esclusivamente in via sussidiaria, quando non sia possibile apprendere i beni di diretta provenienza illecita, e richiede comunque la previa dimostrazione di un ingiustificato arricchimento patrimoniale del condannato nel c.d. periodo “sospetto”. Tale requisito non può ritenersi integrato dalla mera sproporzione tra i redditi dichiarati e le spese di consumo e sostentamento del nucleo familiare, né da flussi finanziari illeciti genericamente dedotti ma non accertati attraverso mirate verifiche bancarie.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, in sede di esecuzione, chiedeva il sequestro e la confisca, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., di beni nella disponibilità, anche indiretta, di un soggetto condannato per, tra gli altri, il reato di ricettazione. La richiesta si fondava sull’accertamento, da parte della Guardia di Finanza, di una sproporzione tra i redditi dichiarati e il tenore di vita del nucleo familiare del condannato, quantificata, per il periodo ritenuto rilevante (2013-2015), in una somma determinata.
La Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza disponendo la confisca “per equivalente”. A seguito dell’opposizione del condannato, il medesimo giudice revocava integralmente la misura, rilevando che, ad eccezione dell’acquisto di un’autovettura nel 2013, non era stato accertato alcun incremento patrimoniale ingiustificato nel periodo considerato, essendo stata la sproporzione calcolata sulla base delle spese per consumi e sostentamento del nucleo familiare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso del Procuratore generale, ha inteso ribadire l’assetto sistematico della confisca “allargata” in sede esecutiva. Richiamando i principi di Sez. U, n. 27421 del 2021, Crostella e Sez. U, Montella, ha precisato che la misura ablativa ex art. 240-bis, primo comma, cod. pen. colpisce specifici beni che, al momento dell’acquisto, risultino non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato, nel rispetto del criterio di ragionevolezza temporale. La confisca “per equivalente” di cui al secondo comma mantiene natura sussidiaria e non può ovviare alla carenza probatoria sull’esistenza dei beni di diretta provenienza illecita (Sez. 1, n. 12366 del 2024).
Il nucleo centrale della decisione risiede nell’aver escluso che la nozione di “sproporzione” possa essere integrata dalle somme impiegate per il sostentamento e il consumo del nucleo familiare. Tali spese, secondo il criterio accolto, servono unicamente a determinare il reddito netto (“reddito dichiarato – spese necessarie”) rilevante per verificare la capacità di acquisto del condannato. Ne consegue che la loro sussistenza non equivale alla prova di un arricchimento patrimoniale ingiustificato, requisito indefettibile per l’ablazione.
La Corte ha altresì disatteso l’assunto del ricorrente secondo cui la sproporzione sarebbe “ovviamente rappresentativa di flussi finanziari di origine illecita”. Tale deduzione, ha osservato il Collegio, non è sufficiente in diritto: la confiscabilità in concreto di detti flussi non è stata accertata, essendo mancate mirate indagini bancarie nel periodo sospetto, essendosi la Guardia di Finanza limitata alla consultazione dell’Anagrafe dei Rapporti.
Quanto all’eccezione concernente l’acquisto dell’autovettura, la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi logici la valutazione del giudice di merito che, nel superare la presunzione di illecita provenienza della provvista, aveva valorizzato l’esistenza di risparmi e redditi lecitamente percepiti in epoca precedente. Le censure del Procuratore generale sul punto sono state, pertanto, ritenute inammissibilmente versate in fatto.
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Nota della Redazione
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