Inammissibile il ricorso che sollecita un riesame del merito (Cass. civ. Sez. II n. 5452 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sull’omesso esame di un fatto decisivo riguarda un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito. È pertanto inammissibile il ricorso che, dietro la deduzione del vizio, contesti gli accertamenti di fatto e l’interpretazione dei titoli, sollecitando un riesame del merito precluso in sede di legittimità.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla domanda con cui la comproprietaria di una striscia di terreno destinata a strada di accesso comune chiedeva accertarsi l’illegittima occupazione da parte del vicino, con condanna alla riduzione in pristino mediante rimozione di quanto realizzato e delle piante, oltre al risarcimento dei danni.

Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello, in parziale riforma, condannò il convenuto al risarcimento del danno e rigettò l’appello principale. Il convenuto ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sull’omesso esame di fatto decisivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, per connessione, sono stati trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Il ricorrente deduceva la carenza di legittimazione passiva, la mancata valutazione dello stato dei luoghi e l’assenza di autorizzazioni amministrative per la realizzazione della strada.

La Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui il controllo previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra il vizio quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053).

Per far valere il vizio, la parte ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione, e la sua decisività.

Nel caso concreto, i motivi non hanno ad oggetto fatti storici decisivi, ma si limitano a contestare gli accertamenti di fatto e l’interpretazione dell’atto di divisione, da cui risultava la volontà dei danti causa di destinare a strada la striscia di terreno comune per rendere autonomo l’accesso alla pubblica via. Il ricorrente non ha contestato tale interpretazione, sollecitando piuttosto una diversa lettura dei titoli di proprietà e lamentando l’omesso esame delle autorizzazioni amministrative, irrilevanti nei rapporti tra privati.

Il ricorso, in conclusione, sollecita un ennesimo giudizio di merito, precluso in sede di legittimità. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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