Nullità delle clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR e adeguamento unilaterale (Cass. civ. Sez. I n. 28609 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle. Ne consegue l’impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall’art. 7, comma 2, della delibera CICR, volto a verificare se le nuove pattuizioni abbiano comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, non potendo assumere rilevanza la pregressa applicazione in via di fatto delle clausole nulle. Affinché in tali contratti sia validamente introdotta una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera.
Il Fatto
Una società aveva intrattenuto con una banca rapporti di conto corrente con affidamento e aveva chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità delle clausole di anatocismo, degli interessi ultralegali non pattuiti, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di chiusura conto, oltre alla condanna della banca alla ripetizione dell’indebito. Il Tribunale aveva accertato la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, delle commissioni e delle spese, rigettando però la domanda restitutoria.
La Corte d’appello, decidendo sugli appelli principale e incidentale, ha ritenuto legittima la capitalizzazione con pari periodicità per il periodo successivo alla delibera CICR 9 febbraio 2000, in forza della comunicazione e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ha inoltre confermato il rigetto della ripetizione, per l’inidoneità della documentazione a ricostruire le rimesse solutorie. La società ricorre per cassazione; la banca resiste con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo dell’adeguamento dei contratti anteriori alla delibera CICR. Ricostruisce un orientamento consolidato, formatosi con le Ordinanze n. 26779 e n. 26769 del 2019, la Sentenza n. 9140 del 19.05.2020 e la più recente Ordinanza n. 11725 del 2024, per il quale le clausole anatocistiche anteriori alla delibera sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione. Segnala un episodico scostamento, rappresentato dalle Ordinanze n. 5054 e n. 5064 del 2024, quindi superato dalle Sentenza n. 28215 del 2024 e Ordinanza n. 13669 del 2025.
Il ragionamento muove dall’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999. La delibera CICR era stata emanata prima di quella declaratoria e l’art. 7, comma 2, riferendosi alle condizioni precedentemente applicate, si collegava a un quadro in cui le clausole anteriori erano coperte dalla sanatoria poi caducata. Venuto meno quel meccanismo, la loro nullità preclude di valorizzarle come termine di raffronto.
La Corte ribadisce il principio quod nullum est nullum producit effectum: attribuire rilievo all’esecuzione della clausola nulla conferirebbe efficacia indiretta a un assetto negoziale privo di effetti. La comparazione, inoltre, deve riferirsi alla sola clausola anatocistica e considerare la capitalizzazione sia degli interessi attivi sia di quelli passivi. Manca, dunque, un valido riferimento iniziale.
Ne deriva che l’adeguamento tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e comunicazione al correntista non può sostituire la specifica pattuizione richiesta dall’art. 2 della delibera CICR. Il primo motivo è pertanto fondato e la sentenza di appello è cassata con rinvio.
Gli altri motivi del ricorso principale sono inammissibili. La Corte ribadisce che l’onere probatorio del correntista che agisce per la ripetizione si assolve con l’integralità degli estratti conto o con altri strumenti equivalenti e che la valutazione di attendibilità della ricostruzione del rapporto è rimessa al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (tra le altre, Ordinanze n. 37800 del 2022 e n. 11735 del 2024).
Il ricorso incidentale è infondato: sussiste l’interesse del correntista all’accertamento della nullità delle clausole e del saldo ricalcolato anche in assenza di rimesse solutorie (Ordinanza n. 21646 del 05.09.2018).
Nota della Redazione
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