Inammissibilità della censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. 2 n. 16955 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora la doglianza non denunci che il giudice di merito non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, ma si risolva nella richiesta di una rivalutazione degli elementi istruttori. Analogamente, la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello riconosciutole dalla legge, e non già che abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento. Ne consegue che l’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, ove sorretto da una motivazione non sindacabile in sede di legittimità, non può essere rimesso in discussione.
Il Fatto
I promittenti venditori di un terreno agivano in giudizio dichiarando la legittimità del recesso dal contratto preliminare, a fronte del rifiuto del promissario acquirente di stipulare il rogito. Il convenuto si difendeva eccependo l’inadempimento dei venditori, che gli avevano garantito l’esistenza di una servitù di passaggio e la regolarità urbanistica e catastale del fabbricato, circostanze poi rivelatesi insussistenti. In seguito alla cassazione con rinvio della prima sentenza di appello, la Corte d’Appello di Catania rigettava nuovamente il gravame, ritenendo il rifiuto alla stipula ingiustificato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con cui il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1058 e 1061 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, attribuendo rilevanza alla mera dichiarazione dei venditori circa l’esistenza del diritto di passaggio e al fatto che il promissario acquirente avesse potuto accedere al fondo.
La Suprema Corte precisa l’ambito del sindacato di legittimità, ribadendo che la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede la denuncia di una decisione fondata su prove non dedotte o in contraddizione con la prescrizione normativa. La doglianza sull’art. 116 c.p.c. è invece ammissibile solo laddove si alleghi che il giudice abbia attribuito al mezzo di prova un valore diverso da quello legale, non quando si contesti il prudente apprezzamento.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fondato il proprio convincimento sugli atti di provenienza richiamati nel preliminare e sull’assenza di contestazioni del ricorrente durante le operazioni peritali. Le censure proposte, pertanto, si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori, manifestamente inammissibile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia e alla nullità dell’atto per irregolarità urbanistica, è dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte evidenzia che il giudice del rinvio si era espresso sul punto e che la regolarità urbanistica può sopravvenire rispetto alla stipula del preliminare. Accertato che il fabbricato era stato regolarmente accatastato e che il rifiuto di stipulare era illegittimo, il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1058 c.c. – Modi di costituzione
- Art. 1061 c.c. – Servitù non apparenti
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove