La divisione in natura postula conguagli perequativi e non eccedenti la quota (Cass. civ. Sez. 2 n. 3703 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divisione ereditaria, quando l’asse da dividere è composto da più immobili, la comoda divisibilità deve essere valutata con riferimento alla massa complessiva dei beni e non ai singoli cespiti, poiché il condividente ha diritto a una porzione in natura che rifletta la composizione qualitativa del patrimonio. Ove la divisione possa essere attuata solo mediante il pagamento di conguagli di importo rilevante, deve escludersi la comoda divisibilità e deve trovare applicazione l’art. 720 c.c., che consente di comprendere per intero i beni non frazionabili nella porzione del coerede avente diritto alla quota maggiore o di più coeredi che ne facciano richiesta congiunta, con addebito dell’eccedenza; in mancanza, si fa luogo alla vendita all’incanto. Il conguaglio ha infatti la sola funzione di perequare contenute differenze di valore tra le quote, sicché la sua sproporzione rispetto al valore della quota attribuita comporta la nullità della divisione per violazione dell’art. 720 c.c.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla successione legittima e testamentaria di un soggetto che aveva devoluto il proprio patrimonio ai figli. Il Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva, aveva dichiarato aperta la successione e reintegrato per equivalente le quote di legittima; con sentenza definitiva aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili, provvedendo alle assegnazioni e ai conguagli.
La Corte d’appello di Palermo, parzialmente riformando la decisione, aveva attribuito ai ricorrenti l’intera proprietà di un immobile con obbligo di versare conguagli per complessivi € 670.900,00 a favore degli altri condividenti. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato con priorità il terzo motivo, relativo alla eccessiva gravosità del conguaglio imposto ai ricorrenti, ritenendolo fondato e assorbendo le restanti censure. Il quesito di diritto concerneva la funzione e i limiti quantitativi del conguaglio nell’ambito della divisione giudiziale.
La Corte ha preliminarmente ricordato che, quando l’asse da dividere è composto da più immobili, il requisito della comoda divisibilità va valutato non sui singoli cespiti ma sulla massa complessiva, atteso che il condividente ha diritto a una porzione in natura dei diversi beni che rifletta la composizione qualitativa del patrimonio. Ha quindi precisato che la divisione in natura può avvenire solo se il singolo condividente riceve una porzione proporzionata al valore della sua quota, poiché il conguaglio ha la funzione di perequare contenute differenze di valore tra le quote, non già di compensare attribuzioni disequilibrate.
Quando la divisione può essere attuata solo mediante rilevanti conguagli, deve escludersi la comoda divisibilità e si applica l’art. 720 c.c. In tale evenienza, i beni non suscettibili di attribuzione frazionata devono preferibilmente essere compresi per intero nella porzione del coerede con quota maggiore o di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l’attribuzione, con addebito dell’eccedenza; in mancanza di tale disponibilità, si procede alla vendita all’incanto.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva imposto ai ricorrenti il versamento di conguagli per € 670.900,00 a fronte di una quota del valore di € 492.250,00, importo palesemente sproporzionato rispetto al valore della porzione loro spettante. Tale circostanza ha indotto la Corte a escludere la comoda divisibilità dell’asse e a ritenere necessaria l’applicazione del criterio legale di cui all’art. 720 c.c.
In accoglimento del terzo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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