Inammissibile il ricorso che chiede il riesame delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32656 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., solo quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o manifestamente contraddittoria e incomprensibile. La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è ammessa nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e non può risolversi in un riesame del materiale probatorio. Il potere di selezionare e valutare le prove appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. In regime di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non si indicano le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non se ne dimostra la diversità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto di essere riassunto, in forza dell’art. 6 del CCNL di settore, dalla società subentrata a quella precedente nell’appalto di smaltimento dei rifiuti di un Comune. La domanda era stata respinta in primo grado e l’appello confermato dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
Il giudice di appello aveva accertato che il lavoratore era addetto al servizio di raccolta differenziata su un territorio esteso a numerosi Comuni, con un cantiere e un gruppo di dipendenti distinti da quelli impiegati nella raccolta nel solo territorio comunale affidato alla società subentrante. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati unitariamente per connessione, contestavano la violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. e l’omessa valutazione delle prove. La Corte li ha dichiarati inammissibili, perché sotto l’apparente deduzione di errori processuali o di giudizio sollecitavano una rivisitazione degli accertamenti di merito e delle circostanze di fatto.
Il collegio ha richiamato il principio secondo cui la scelta dei mezzi istruttori e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito, con apprezzamento discrezionale e insindacabile in sede di legittimità. La denuncia degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, non della violazione di legge.
La Corte ha ribadito che il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e che la sua violazione deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non dal riesame degli atti di causa. Ha richiamato Cass. n. 11892 del 2016 e Cass. n. 1229 del 2019: la censura è ammissibile solo se si allega che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, o ha disatteso prove legali.
Ha inoltre escluso vizi di motivazione, poiché nell’attuale assetto il vizio è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. solo in presenza di motivazione mancante, apparente o contraddittoria (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018). Il ricorrente, infine, aveva dedotto il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in ipotesi preclusa dalla doppia conforme, senza indicare le ragioni di fatto delle due decisioni (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20944 del 2019).
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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