Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 33193 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di motivazione. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità e rimane preclusa l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con la specificità dell’iter logico-giuridico del giudice di merito, si risolva in una considerazione alternativa del compendio probatorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 ottobre 2025, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione, quanto meno ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto con un motivo non deducibile in sede di legittimità. Il percorso argomentativo muove dal rilievo che l’apprezzamento degli elementi di fatto è riservato in via esclusiva al giudice di merito e che non può integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali.

Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, secondo cui esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi posti a sostegno della decisione. Viene poi evidenziato che la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 46/2006, non ha mutato la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione: resta preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti, come affermato da Sez. V n. 17905 del 23/03/2006.

Ne discende l’inammissibilità delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, secondo l’insegnamento di Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte osserva che il ricorrente invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità penale.

All’inammissibilità del ricorso conseguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base a Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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