L’uso contemporaneo di più stupefacenti esclude la particolare tenuità (Cass. pen. n. 12330 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 114/2024, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi quelli riguardanti il difetto di motivazione. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è esclusa dalla circostanza che l’agente si sia posto alla guida dopo l’assunzione di sostanza stupefacente, provocando un incidente stradale. L’uso contemporaneo di diversi tipi di sostanze stupefacenti integra una condotta estremamente pericolosa che, di per sé, esclude la particolare tenuità del fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Novara, con sentenza dell’8 gennaio 2026, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 285/1992 perché il fatto era da ritenere non punibile per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Il giudice di merito aveva valorizzato le condizioni di salute dell’imputato, affetto da polineuropatia e in terapia con oppiacei, la mancata causazione di danni a terzi e il comportamento collaborativo tenuto dopo il fatto. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito la propria competenza, affermando che, dopo la riforma dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. operata dalla legge n. 114/2024, il pubblico ministero può impugnare per cassazione le sentenze di proscioglimento relative ai reati a citazione diretta, senza limitazioni nei motivi esperibili. La doglianza del ricorrente, pur formalmente qualificata come violazione di legge, è stata tuttavia ricondotta dalla Corte al vizio di manifesta illogicità della motivazione, la cui ricostruzione alternativa deve essere inconfutabile e fondata su massime di esperienza.
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare adeguatamente l’offensività in concreto della condotta. L’aver provocato un incidente stradale, circostanza aggravante contestata e non esclusa dal giudice di merito, vale di per sé a escludere che il fatto possa essere qualificato di particolare tenuità, poiché determina una concreta messa in pericolo dei beni giuridici tutelati dalla norma.
La Cassazione ha ulteriormente evidenziato che l’imputato si era posto alla guida di un autocarro dopo l’assunzione di cocaina, in concorso con l’assunzione, ancorché terapeutica, di oppiacei. L’uso contemporaneo di diverse sostanze stupefacenti integra una condotta estremamente pericolosa che esclude la particolare tenuità del fatto. La motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato le condizioni di salute e la collaborazione processuale, è stata perciò ritenuta manifestamente illogica.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Novara, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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