Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 195 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo la violazione dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., tenda ad ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, quando la motivazione sia esente da vizi logici e giuridici. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino, in data 23/05/2024, ha confermato la sua responsabilità per il reato contestato, ritenendo che la carta postepay utilizzata fosse nella sua esclusiva disponibilità.

Deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., lamentando la valutazione delle prove poste a fondamento della riferibilità della condotta delittuosa e l’insussistenza dell’elemento soggettivo. Con il secondo motivo contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere concesse in regime di equivalenza rispetto alla recidiva contestata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, osserva che la censura non è consentita in sede di legittimità perché tende a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, affermando in particolare che la carta postepay fosse nella esclusiva disponibilità del ricorrente, unico soggetto autorizzato ad utilizzarla. La Corte ribadisce, richiamando le Sezioni Unite n. 6402 del 30/4/1997, che esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato, oltre che reiterativo. La motivazione della sentenza impugnata richiama i numerosi precedenti specifici, l’assenza processuale, la mancanza di resipiscenza e la carenza di condotte risarcitorie.

La Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. II n. 23903 del 15/07/2020; Sez. III n. 1913 del 20/12/2018; Sez. V n. 43952 del 13/04/2017; Sez. II n. 3896 del 20/01/2016).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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