Ricorso inammissibile per censure reiterate sul porto ingiustificato di coltello (Cass. pen. Sez. VII n. 9405 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, si sostanzi nella mera riproposizione delle censure di merito già devolute al giudice di appello, senza confrontarsi con l’iter argomentativo della sentenza impugnata. Il giudice di legittimità non può procedere a una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione, quando la motivazione non risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà. La valutazione di non credibilità del giustificato motivo del porto di un’arma impropria e il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, sorretti da motivazione logica e completa e fondati sui precedenti penali del ricorrente, non sono sindacabili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, per avere portato in luogo pubblico un coltello in data 19/08/2021.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, lamentava la carente e illogica motivazione in ordine alla non credibilità del giustificato motivo del porto, alla mancata configurabilità dell’ipotesi lieve di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110/1975, e al diniego del proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico e completo la sussistenza del reato, la non credibilità del giustificato motivo addotto e le caratteristiche dell’arma e del fatto, tali da impedire la qualificazione del reato nell’ipotesi lieve. La corte territoriale aveva altresì motivato il diniego del proscioglimento per particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali dell’imputato, nonché il diniego della sospensione condizionale, stante le condanne già riportate.
Il ricorrente, di fatto, chiedeva al giudice di legittimità una diversa valutazione dei medesimi elementi già posti a base della decisione impugnata, riproponendo i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione. Tale operazione non è consentita al giudice di legittimità, competente solo a esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria diversa opinione, citando i precedenti di Sez. 3, n. 17395 del 2023, Sez. 2, n. 9106 del 2021 e Sez. U, n. 6402 del 1997.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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