Imputato detenuto per altra causa traduzione dovuta se giudice conosce stato detentivo (Cass. pen. Sez. I n. 30828 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del giudice di disporre la traduzione dell’imputato detenuto per altra causa, con eventuale rinvio dell’udienza, presuppone che lo stato di restrizione risulti dagli atti o sia comunque comunicato al giudice procedente. In mancanza di tale conoscenza, e a fronte di una citazione regolarmente notificata al domicilio eletto, il giudice non è tenuto a ricercare d’ufficio lo stato detentivo e può legittimamente procedere in assenza dell’imputato. La nullità della citazione e della sentenza non è configurabile quando il difetto di conoscenza è incolpevole e nessun elemento degli atti rende almeno probabile che l’assenza sia dovuta a detenzione. Il ricorso che non si confronti con la ratio del provvedimento impugnato è inammissibile per mancanza di specificità.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in appello per riciclaggio alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa, ha proposto incidente di esecuzione deducendo la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e della relativa sentenza, per non avere partecipato al giudizio perché detenuto per altra causa e non tradotto in udienza.

Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta rilevando che lo stato detentivo non era mai stato comunicato nel procedimento, né in primo né in secondo grado, e che il ricorrente, già dichiarato assente in primo grado, aveva nominato un difensore di fiducia, regolarmente citato, presso cui aveva eletto domicilio con il mandato ad impugnare. Avverso l’ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorrente, infatti, non si confronta con le ragioni della decisione impugnata e si limita a ribadire i principi di legittimità e convenzionali sui diritti di partecipazione dell’imputato detenuto, senza considerarne il limite.

La Corte riconosce che lo stato detentivo, anche agli arresti domiciliari o per altra causa, costituisce un legittimo impedimento a comparire, che impone al giudice di disporre la traduzione, se necessario rinviando il procedimento, salvo rinuncia volontaria. L’art. 420-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen. stabilisce l’obbligo di disporre anche d’ufficio il rinvio in presenza di legittimo impedimento, da valutare pure in chiave probabilistica.

Tale obbligo, però, è subordinato alla conoscenza della condizione dell’imputato. La sentenza Sez. U, n. 7635 del 20/09/2021, dep. 2022, Costantino àncora espressamente l’obbligo di traduzione alla circostanza che lo stato di restrizione sia documentato, comunicato o comunque emerga dagli atti. Già Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena precludeva la dichiarazione di contumacia solo in presenza di un impedimento noto al giudice, pur escludendo un onere di comunicazione a carico dell’imputato.

Ne deriva che, se dagli atti non emerge alcun elemento che renda almeno probabile l’assenza per detenzione, non può gravarsi l’ufficio di ricerche presso gli istituti carcerari o gli uffici giudiziari. Il diritto dell’imputato detenuto a ricevere personalmente la citazione, pur affermato da Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, presuppone a sua volta che lo stato di detenzione risulti dagli atti.

Nel caso concreto, l’esame degli atti conferma la correttezza dell’ordinanza: lo stato di restrizione, sopravvenuto per una misura cautelare, fu comunicato solo al giudice dell’esecuzione e mai ai giudici del merito. Il ricorrente, nel conferire il mandato ad appellare, non menzionò alcuno stato detentivo ed elesse domicilio presso il difensore, cosicché la citazione al domicilio eletto fu legittima. L’udienza di appello si svolse in presenza, su richiesta del difensore, senza che lo stato detentivo fosse comunicato. La dichiarazione di assenza è quindi legittima e la valutazione di incolpevole ignoranza del giudice di appello è corretta e logica. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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