Confisca per sproporzione e terzo intestatario fittizio: onere e limiti (Cass. pen. Sez. II n. 1251 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione, il terzo cui i beni siano ritenuti fittiziamente intestati può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione. Egli non è invece legittimato a contestare i presupposti applicativi della misura — la condizione di pericolosità, la sproporzione tra valore del bene e reddito dichiarato, la provenienza del bene — che solo il proposto ha interesse a far valere. Gli elementi indiziari posti a base del provvedimento cautelare reale non devono rivestire i requisiti dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., previsti in tema di prova. Nel giudizio di legittimità è proponibile il solo vizio di violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., restando estranee le doglianze in fatto.

Il Fatto

La ricorrente, quale legale rappresentante di una società a responsabilità limitata semplificata, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il provvedimento del Gip aveva attinto l’intero capitale sociale e i compendi aziendali della società, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un indagato — ritenuto il dominus effettivo della compagine — per i reati di intestazione fittizia e estorsione, aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen.

Secondo l’accusa, la ricorrente avrebbe svolto il ruolo di prestanome, assumendo solo formalmente la titolarità della società per celare la gestione effettiva in capo all’indagato, nel quadro di un disegno di infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività commerciali del mercato rionale. La difesa deduce la violazione degli artt. 240-bis, 192 e 321 cod. proc. pen. e l’assenza di motivazione sull’accertamento reddituale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata indica un complesso di elementi, anche a valenza indiziaria, idonei a fondare, sotto il profilo del fumus delicti, la qualificazione della ricorrente come prestanome. Tra questi: il rinvenimento di documentazione fiscale e amministrativa della società presso l’abitazione dell’indagato, identica per quantità e qualità a quella di altre società; le dichiarazioni del consulente aziendale della concessionaria del mercato rionale, che ha ricondotto la gestione di fatto del box all’indagato e alla sua compagna, senza alcun riferimento alla ricorrente; l’incompatibilità reddituale tra la capacità della ricorrente e della società e l’impegno economico del contratto di affitto del ramo d’azienda.

Il Collegio disattende i rilievi difensivi sul contratto di appalto di servizi, osservando che questo vedeva come controparte la società schermo utilizzata dall’indagato per le altre acquisizioni fittizie, senza quindi sconfessare il disegno unitario di controllo degli esercizi commerciali. Quanto al secondo motivo, il sequestro è stato disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all’art. 240-bis cod. pen., e la Corte richiama l’orientamento secondo cui, in caso di confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare solo l’effettiva titolarità, non contestare i presupposti della misura (Sez. V n. 48761 del 2023, Morelli, Rv. 285650-01).

La Corte precisa che gli elementi posti a base del provvedimento non devono rivestire i requisiti dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., come invece assumeva la difesa. Il ricorso risulta, per un verso, riproduttivo di censure già disattese e, per altro verso, costituito da doglianze in fatto non consentite in sede di legittimità, ove è proponibile il solo vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. All’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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