Inammissibile il ricorso che invoca una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 31341 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione: è preclusa la pura rilettura del compendio probatorio e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È dunque inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con la specificità dell’iter logico-giuridico del giudice di merito, si risolva nella rivisitazione del potere discrezionale riservato a quest’ultimo in punto di valutazione della prova.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 ottobre 2024, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della propria responsabilità penale. La questione approda così al vaglio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Settima Sezione dichiara il ricorso inammissibile, perché articolato su un motivo non deducibile in sede di legittimità. Il Collegio ribadisce anzitutto un principio consolidato: esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito.

Richiamando le Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, la Corte ricorda che non integra il vizio di legittimità la semplice prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali diversa e più favorevole al ricorrente. Viene poi evocata la Sez. V n. 17905 del 23/03/2006: anche dopo la riforma dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. resta immutata la natura del sindacato, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri valutativi. Nel medesimo solco si colloca il richiamo alla Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009, secondo cui non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Su questa base il Collegio rileva che il ricorrente, con la doglianza proposta, invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di prova.

Il ricorso difetta, inoltre, di specificità: l’imputato non si confronta con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la sua responsabilità penale. All’inammissibilità conseguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base alla Corte cost. sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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