Possesso ingiustificato di grimaldelli e precedenti estinti (Cass. pen. Sez. II n. 35123 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono equipollenti a una sentenza di condanna e integrano il presupposto della condizione di condannato per delitti determinati da motivi di lucro. Tale presupposto non viene meno per la successiva estinzione del reato e di ogni effetto penale ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., poiché ciò che rileva è la sussistenza della condizione di condannato al momento della commissione del fatto contestato. È irrilevante, a tal fine, che il reo abbia riportato anche una sola precedente condanna per delitto motivato da lucro.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 aprile 2025, confermava la condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 707 cod. pen. e per la contravvenzione di cui all’art. 116 C.d.S.. Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 707 cod. pen., poiché i reati presupposti non erano stati oggetto di condanna ma solamente di patteggiamento e, in ogni caso, erano estinti ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità degli stessi contra reum.

La Motivazione della Corte

La Sezione II ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando l’unico motivo come manifestamente infondato. Il Collegio ha esaminato separatamente i due profili prospettati dalla difesa, riconoscendo la correttezza di entrambi sul piano astratto ma escludendone la fondatezza nel caso concreto.

Quanto al primo profilo, la Corte ha ribadito il ius receptum secondo cui le sentenze di patteggiamento — rectius, di applicazione della pena su richiesta — vanno considerate equipollenti a una sentenza di condanna ai fini che qui rilevano, richiamando i precedenti Sez. 2, n. 44190 del 21.06.2018 e Sez. 2, n. 41477 del 08.06.2018.

In ordine al secondo profilo, i giudici hanno confermato che non rientra nella condizione di condannato il soggetto nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di patteggiamento relativa a reato successivamente estinto per effetto dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con estinzione di ogni effetto penale della condanna, o in ogni altro caso cui segua l’estinzione di ogni effetto penale del reato, come per l’esito positivo dell’affidamento in prova. In tal senso è richiamato il precedente Sez. 2, n. 19544 del 27.03.2024.

Il punto, corretto in principio, è stato tuttavia ritenuto manifestamente infondato nei fatti. Dall’esame del certificato del casellario giudiziale è emerso che almeno una delle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. per furto risale al 19 aprile 2017, mentre l’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell’affidamento in prova venne dichiarata con ordinanza del 21 novembre 2022. Poiché il reato contestato risulta commesso l’11 maggio 2020, la Corte ha concluso che all’epoca sussisteva la condizione prevista dalla legge di condannato per delitti determinati da motivi di lucro.

I giudici hanno inoltre ribadito, richiamando un orientamento risalente (Sez. 2, n. 281 del 25.05.1986; Sez. 6, n. 2088 del 18.01.1972), che presupposto del reato è che il reo abbia riportato anche una sola precedente condanna per delitto motivato da lucro. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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