Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 8658 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, rimanendo preclusa la pura e semplice rilettura del compendio probatorio e l’adozione autonoma di nuovi parametri di valutazione dei fatti. Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico del giudice di merito, invochi una considerazione alternativa della prova.

Il Fatto

Con sentenza del 4 aprile 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 21 luglio 2023, assolveva l’imputata dal delitto di calunnia perché il fatto non costituisce reato, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di truffa aggravata commessi fino al 4 ottobre 2016 e rideterminava la pena per le residue ipotesi, tra cui il furto aggravato, in anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Avverso tale sentenza l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il furto aggravato, fondata su un quadro probatorio non inequivoco.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il giudice di merito ha, infatti, un apprezzamento riservato in via esclusiva sugli elementi di fatto, che la cassazione non può sostituire con una propria rilettura.

Il Collegio ha richiamato Sez. U n. 6402 del 30.04.1997, che esclude dai poteri della Corte la rilettura degli elementi posti a sostegno della decisione, chiarendo che non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

È stato inoltre ribadito che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità, essendo rimasta preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione (Sez. 5 n. 17905 del 23.03.2006).

Ne consegue che non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6 n. 22445 del 08.05.2009).

La ricorrente, in realtà, ha invocato una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata per affermare la responsabilità in ordine al furto aggravato. All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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