Inammissibile il ricorso che invoca una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 8659 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, restando preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico dei giudici di merito, si risolva nella considerazione alternativa del compendio probatorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14 dicembre 2023, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Agrigento del 19 maggio 2021, che aveva condannato l’imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625 n. 2 cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al criterio di valutazione della prova e alla pena applicata, sul presupposto che la responsabilità penale sarebbe stata fondata su un quadro probatorio non inequivoco e adeguatamente confortante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ragionamento muove dal consolidato principio secondo cui esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, che già avevano escluso la configurabilità del vizio di legittimità nella mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
La Corte osserva poi che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione: è rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti, come affermato da Sez. V n. 17905 del 23/03/2006.
Ne consegue che non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, secondo l’insegnamento di Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009. Delineato in questi termini l’orizzonte dello scrutinio di legittimità, la Corte rileva che il ricorrente invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, richiamandosi sul punto Corte cost., sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso