Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione dei fatti (Cass. pen. Sez. VII n. 10243 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità e dalla sua contraddittorietà, intrinseca o rispetto ad atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 03.10.2024, ha rigettato l’opposizione proposta dal condannato avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e concesso la detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
La decisione si fonda sui numerosi precedenti penali a carico del condannato per la medesima tipologia di reati oggetto del provvedimento di cumulo in esecuzione, oltre che su ulteriori precedenti penali e di polizia. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando profili di illogicità della motivazione e la mancata acquisizione dell’indagine socio-familiare.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che le censure del ricorrente hanno natura essenzialmente rivalutativa e di merito: esse segnalano profili di illogicità in relazione a elementi già congruamente oggetto di completa disamina da parte del giudice di sorveglianza.
Quanto alla mancata acquisizione dell’indagine socio-familiare, nessun vizio deriva da tale omissione, poiché il ricorrente non ha indicato quali elementi positivi sarebbero emersi dall’adempimento non effettuato.
La Corte richiama il principio enunciato da Sez. 6, n. 5465 del 04.11.2020, dep. 2021, Rv. 280601, secondo cui in sede di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Sul piano dei motivi di ricorso, richiama Sez. 2, n. 9106 del 12.02.2021, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17.03.2015, Rv. 262965: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità e dalla sua contraddittorietà, sicché risultano inammissibili le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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