Frode nelle pubbliche forniture: esclusa la configurabilità in caso di concessione di servizio pubblico (Cass. pen. n. 20466 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen. a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. Il criterio discriminante è di natura strutturale e attiene alla direzione della prestazione: ciò che rileva è se il servizio sia erogato direttamente in favore dell’ente ovvero in favore dell’utenza, restando irrilevante l’entità dei contributi pubblici erogati al concessionario.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che, in sede di impugnazione ex art. 325 cod. proc. pen., aveva annullato il provvedimento cautelare del GIP escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione di una società di navigazione e dei correi. Le contestazioni riguardavano i reati di frode nelle pubbliche forniture e di truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione all’impiego di unità navali affette da avarie non dichiarate agli organi preposti alla sicurezza, nonostante la percezione di contributi pubblici erogati dalla Regione e dallo Stato per il servizio di trasporto marittimo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo il ricorrente manifestato, sia pure con formula sintetica, l’interesse ad ottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario.
Quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, richiamando il principio enunciato dalla sentenza n. 28655 del 2025, secondo cui il delitto di frode nelle pubbliche forniture può essere commesso solo dal soggetto obbligato ad eseguire una determinata fornitura a condizione che la stessa veda quale destinatario la pubblica amministrazione, che assume la veste di soggetto creditore della prestazione. Quando, mediante concessione, l’ente demanda al privato lo svolgimento di un servizio pubblico in favore dell’utenza, l’eventuale inadempienza non si traduce in frode, perché il destinatario finale non è l’ente pubblico. La Corte ha precisato che il criterio discriminante è di natura strutturale e attiene alla direzione della prestazione, risultando irrilevante la circostanza che gran parte del costo del servizio gravasse sull’ente erogatore: i passeggeri rimanevano i diretti fruitori del trasporto, indipendentemente dalla misura in cui il costo fosse finanziato con risorse pubbliche.
In ordine al reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto che la censura relativa all’omessa considerazione dell’art. 9 del Capitolato fosse inidonea a infirmare il ragionamento del Tribunale. La Procura non aveva dimostrato che le avarie non comunicate fossero tali da incidere oggettivamente sulla regolarità delle prestazioni, presupponendo tale dimostrazione l’accertamento della natura, gravità e incidenza concreta delle avarie sull’esecuzione del servizio, non acquisito in mancanza di una consulenza tecnica. La Corte ha valorizzato ulteriormente la percentuale irrisoria delle avarie (0,21% delle corse), la validità delle certificazioni di classe e l’assenza di elementi tecnici atti a inferire un concreto rischio per la sicurezza della navigazione.
Quanto alle intercettazioni riportate nel ricorso della Procura, la Corte ha osservato che si tratta di dichiarazioni soggettive che, in assenza di riscontri tecnici obiettivi, non consentono di affermare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. La Corte ha infine escluso la configurabilità dell’induzione in errore dell’ente circa il diritto di risolvere il contratto, rilevando che il danno deve essere concreto e non meramente ipotetico, e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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