Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 33917 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione si svolge attraverso l’analisi dello sviluppo argomentativo espresso nel provvedimento e della sua interna coerenza logico-giuridica, senza che sia consentito attribuire nuovi significati ai medesimi dati dimostrativi. È pertanto inammissibile il ricorso che, pur formalmente denunciando vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., proponga in realtà una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. Solo il dubbio ragionevole, confortato dalla buona logica, può introdurre una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti idonea a travolgere la tenuta dimostrativa della decisione impugnata. Il ricorso che si limiti a dedurre il difetto di motivazione degli aumenti per continuazione, senza indicare il concreto beneficio derivante dall’eventuale accoglimento, è parimenti inammissibile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza del 13/03/2026, aveva confermato la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole dei reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, in concorso con altri, un’arma da sparo non identificata. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell’equivalenza rispetto ad aggravanti e recidiva, era stata irrogata la pena di un anno e otto mesi di reclusione.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, deducendo l’inosservanza di legge e l’illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione, al mancato computo delle generiche con il criterio della prevalenza e al riconoscimento di un aumento di minore entità per la continuazione interna, dolendosi infine della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, rilevando che le critiche investono profili di merito già scrutinati nella decisione impugnata. La riproposizione degli argomenti è volta, con evidenza, a una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova, operazione preclusa in sede di legittimità.

Il Collegio richiama il costante insegnamento secondo cui il controllo sulla motivazione non consente nuove attribuzioni di significato né una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi, neppure quando una lettura alternativa appaia preferibile in quanto maggiormente esplicativa. Sul punto è citata Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178. A fronte di dati del tutto inequivoci, l’ipotesi alternativa introdotta dalla difesa è giudicata irragionevole e priva di forza logica antagonista.

La Corte precisa quindi il confine dell’ipotesi alternativa: essa assume rilievo solo se ragionevole, cioè confortata dalla buona logica, e non se la logica stessa la consenta di escludere o superare, richiamando Sez. I n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763. La doglianza sulla prescrizione è invece qualificata come meramente esplorativa e connotata da forte genericità.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la valutazione degli aspetti rimessi al potere discrezionale del giudice di merito, se esercitato congruamente e logicamente, si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto; l’onere motivazionale non richiede l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. Sulla misura degli aumenti per continuazione, il ricorso è parimenti generico, alla luce del principio di cui a Sez. I n. 13079 del 20/03/2026, Glorioso, Rv. 289739-01, nonché di Sez. VI n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01, secondo cui il giudice non deve motivare specificamente gli aumenti di esigua entità, restando escluso ogni abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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