Attenuanti generiche e aumento per continuazione: motivazione sufficiente e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 34654 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e recidiva costituisce espressione di discrezionalità tipica del giudizio di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e risulti sorretto da motivazione sufficiente. La motivazione è adeguata quando indichi gli elementi concreti che giustificano la soluzione dell’equivalenza o del prevalere dell’una o dell’altra circostanza in funzione dell’adeguatezza della pena irrogata. Analogamente, l’onere motivazionale relativo ai singoli aumenti di pena per la continuazione è correlato all’entità degli stessi e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale.

Il Fatto

Due ricorrenti impugnano davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la loro condanna. Il primo lamenta il diniego delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva; il secondo censura la mancata motivazione del discostamento dal minimo edittale in relazione all’aumento applicato a titolo di continuazione.

La questione approda in legittimità perché i ricorrenti assumono che il giudice di merito non abbia adeguatamente giustificato le scelte sanzionatorie operate.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, rilevando che essi si fondano su motivi manifestamente infondati. Il percorso argomentativo muove dal consolidato orientamento secondo cui le statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, non sono sindacabili in cassazione quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.

Quanto al primo motivo, la Corte di appello aveva valorizzato il disinteresse del ricorrente per le sorti del processo, l’assenza di resipiscenza e la pericolosità sociale, desunta dal precedente per bancarotta fraudolenta e dalle successive condanne per furto in abitazione e simulazione di reato. Su questa base la motivazione è ritenuta idonea a giustificare la soluzione adottata in funzione dell’adeguatezza della pena in concreto. Il Collegio richiama Sez. U n. 10713 del 25.02.2010, Contaldo e Sez. 2 n. 31543 del 08.06.2017, Pennelli.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che l’aumento per continuazione è stato contenuto in sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa, valutate le modalità dell’azione e la restituzione del bene ricettato; il reato ritenuto più grave era oggetto di sentenza irrevocabile del Gup di Matera.

Il Collegio ribadisce che l’impegno motivazionale richiesto per i singoli aumenti è correlato alla loro entità e deve permettere di verificare il rispetto della proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale, richiamando Sez. U n. 47127 del 24.06.2021, Pizzone. Nel caso concreto l’onere risulta adempiuto.

All’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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