Nullità endoprocessuali non deducibili in executivis dopo il giudicato (Cass. pen. Sez. VII n. 33920 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le nullità endoprocessuali non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. una volta che la sentenza sia passata in giudicato. L’intervenuto giudicato preclude ogni doglianza sulla corretta formazione del titolo esecutivo che si risolva nella prospettazione di vizi procedurali ormai consolidati. Resta salva la sola possibilità di far valere, al ricorrere dei presupposti, l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo attraverso la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., non essendo consentita la riqualificazione del ricorso per cassazione in tale diverso strumento.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza collegiale, aveva disatteso la richiesta del condannato volta a contestare la corretta formazione del titolo esecutivo. L’istanza si fondava sull’asserita inosservanza dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e sulla mancata conoscenza, in capo al condannato, della sentenza di primo grado. Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato, inoltre, che la richiesta costituiva mera ripetizione di altra istanza già rigettata.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per errata applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il titolo esecutivo era costituito da una sentenza confermata in appello e passata in giudicato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo si risolveva nella deduzione di asserite nullità endoprocessuali, ormai non più deducibili in executivis in ragione dell’avvenuta formazione del giudicato.

Il Collegio ha richiamato il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite n. 15498 del 26.11.2020, secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza.

Resta salva la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. La Corte ha precisato che la stessa sentenza ha chiarito l’impossibilità di procedere alla riqualificazione del proposto ricorso per cassazione nel diverso strumento della rescissione del giudicato.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi ipotesi di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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