Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del fatto (Cass. civ. Sez. II n. 9402 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, implicando un problema interpretativo; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce invece alla valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. La valutazione delle prove, anche se si tratta di presunzioni, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni sulla ricostruzione del fatto non sono sindacabili in cassazione. Il ricorso che, sotto l’apparente deduzione dei vizi di violazione di legge, mancanza di motivazione od omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti è inammissibile.
Il Fatto
La banca creditrice chiedeva al Tribunale la declaratoria di simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare con cui una venditrice aveva alienato il bene, poi rivenduto a un terzo acquirente. Nel giudizio intervenivano altri creditori della venditrice. Il giudice adito accoglieva la domanda.
I soccombenti proponevano appello, resistito dai creditori. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione, ritenendo che le limitazioni probatorie previste per i contraenti dall’art. 2722 cod. civ. non operino nei confronti dei terzi e dei creditori, ammessi a provare l’accordo simulato con qualunque mezzo, comprese le presunzioni, ai sensi dell’art. 1417 cod. civ.. Gli acquirenti e la venditrice ricorrono quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica, denunciano la violazione degli art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), cod. proc. civ., in collegamento con gli artt. 116 e 132, n. 4), cod. proc. civ. e art. 2729 cod. civ., lamentando l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte li dichiara in parte infondati e in parte inammissibili.
Quanto al vizio di violazione di legge, la Corte ribadisce che esso implica un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene al merito. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente di indicare le norme violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. A tale onere i ricorrenti non hanno adempiuto, con particolare riguardo all’art. 2729 cod. civ.
In ordine all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., la Corte ricorda che, dopo la riformulazione della norma, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e incomprensibile. La sentenza impugnata si colloca ben al di sopra di tale soglia.
La Corte rileva inoltre il ricorrere della doppia conforme ex art. 360, comma 4), cod. proc. civ.: l’inammissibilità del motivo ex n. 5) è imposta quando le due statuizioni di merito poggino sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori. In tal caso il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, onere del tutto inadempiuto.
La Corte ricorda che l’omesso esame di un fatto decisivo postula l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta esistente, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività. Nel caso di specie l’accertamento di fatto è preciso, analitico e plausibile, e le doglianze si risolvono in una critica alla ricostruzione dei fatti. Il travisamento della prova ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. richiede invece che l’errore cada sul contenuto oggettivo della prova e sia decisivo con assoluta certezza: condizioni non ricorrenti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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