Superminimo assorbibile: il comportamento successivo delle parti va valutato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13192 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di superminimo individuale assorbibile, l’interpretazione della clausola contrattuale che ne prevede l’assorbimento non può esaurirsi nel solo dato letterale. Ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ., il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula, concorre a ricostruire la comune intenzione; un’espressione prima facie chiara può non esserlo più se posta in relazione alla condotta tenuta dai contraenti. Il percorso ermeneutico è circolare: all’esegesi del testo segue la verifica di coerenza con le altre disposizioni e con la condotta delle parti. È quindi errato negare aprioristicamente ogni valenza al comportamento successivo solo perché difforme dal significato letterale.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti di una società di telecomunicazioni, percepivano un superminimo individuale. A partire da gennaio 2018 la datrice di lavoro lo aveva assorbito, in considerazione del trattamento economico introdotto da un accordo sindacale del 23 novembre 2017. I lavoratori ne contestavano l’illegittimità, deducendo il carattere non riassorbibile dell’emolumento.

Adito il Tribunale, la domanda era rigettata; la Corte d’Appello confermava. Secondo i giudici di merito, le comunicazioni individuali prevedevano espressamente l’assorbibilità del superminimo in occasione di aumenti collettivi e passaggi di livello, e mancava la prova di un titolo autonomo collegato a meriti o maggiore onerosità delle mansioni. I lavoratori ricorrono per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo e il secondo motivo, respingendoli. La qualificazione del supposto vizio come error in procedendo è inammissibile, trattandosi di error in iudicando. Nel merito, il requisito motivazionale dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. è soddisfatto, avendo la Corte territoriale affrontato il problema interpretativo della clausola individuale. Quanto all’onere probatorio, l’assorbimento non costituisce una presunzione: la Corte di merito ha interpretato la clausola e ha ritenuto che l’accordo del 2017 avesse introdotto una nuova voce retributiva idonea a integrare l’aumento previsto dalla clausola stessa.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per travisamento: la sentenza impugnata non ha qualificato il superminimo come liberalità, ma ha solo richiamato le difese della società per escludere che operasse il principio di non contestazione.

Il quarto motivo è invece accolto. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, a norma dell’art. 1362 cod. civ., il dato testuale, pur importante, non è decisivo: il significato delle dichiarazioni negoziali si acquisisce solo al termine del processo interpretativo, che deve considerare tutti gli elementi testuali ed extratestuali, compreso il comportamento anche successivo delle parti. L’interpretazione è un percorso circolare che impone di verificare la coerenza tra l’intenzione ricostruita, le restanti disposizioni e la condotta dei contraenti.

Nel caso concreto, la clausola si limita a riferirsi ai futuri aumenti retributivi introdotti dal contratto collettivo senza specificarne il livello, sicché resta dubbia la sua portata. La Corte territoriale ha invertito i termini del ragionamento ermeneutico: per stabilire se la clausola fosse omnicomprensiva o limitata alla contrattazione aziendale, non poteva trascurare il comportamento della datrice di lavoro, protrattosi per oltre un decennio e reiterato in più rinnovi contrattuali, sempre nel senso di escludere l’assorbimento. La sentenza è pertanto cassata con rinvio, in diversa composizione, per una nuova interpretazione della clausola.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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