Obblighi informativi dell’intermediario e autorizzazione al conflitto di interessi (Cass. civ. Sez. I n. 17271 del 27.05.2022)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario è gravato dall’onere di provare di aver adempiuto agli obblighi informativi non solo in ordine alle caratteristiche specifiche dell’investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità della singola operazione. Tale onere non è escluso dalla circostanza che l’investitore sia aduso a operazioni finanziarie a rischio elevato, residuando comunque l’obbligo di offrire piena informazione su natura, rendimento e ogni altra caratteristica del titolo. La comunicazione all’investitore della modalità di esecuzione dell’ordine “in contropartita diretta” non equivale né assorbe la preventiva autorizzazione scritta richiesta dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 58/1998 per l’operatività in conflitto di interessi, la cui sussistenza va accertata in concreto alla stregua di tutti gli elementi acquisiti.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia aveva rigettato l’appello degli investitori, confermando la decisione del Tribunale di Mantova che aveva respinto le domande di nullità di due operazioni di investimento in obbligazioni Parmalat, nonché le domande di risoluzione del contratto quadro e risarcitorie. Gli investitori avevano dedotto l’assenza di un valido contratto scritto di negoziazione e l’inadempimento degli obblighi informativi da parte della banca, che aveva inoltre eseguito le operazioni in contropartita diretta senza la prescritta autorizzazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato l’efficacia della rinuncia al primo motivo di ricorso contenuta nella memoria, precisando che tale rinuncia, implicando una valutazione tecnica sulle modalità di esercizio dell’impugnazione e non disponendo del diritto, è rimessa alla discrezionalità del difensore e resta sottratta alla disciplina dell’art. 390 cod. proc. civ..

Nel merito, la Corte ha accolto il secondo motivo, ravvisando la violazione dell’art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998. L’intermediario non è esonerato dall’assolvimento degli obblighi informativi specifici neppure in presenza di un investitore esperto, come affermato da Cass., 31 agosto 2020, n. 18153. La Corte di appello aveva erroneamente ritenuto assolti gli obblighi informativi valorizzando il profilo esperienziale degli investitori e la loro condotta pregressa, pur essendo incontestato che le informazioni sulle specifiche caratteristiche dei titoli non erano state fornite.

La Cassazione ha altresì rilevato il vizio logico della sentenza impugnata laddove, dopo aver negato valenza probatoria alla relazione interna della banca, ne aveva comunque utilizzato il contenuto per escludere profili di inadempimento, nonostante in tale documento le operazioni risultassero “sconsigliate”.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che la previsione delle negoziazioni per conto proprio tra i servizi di investimento non esclude che l’operazione sia eseguita in conflitto di interessi, la cui sussistenza va accertata in concreto; inoltre, la comunicazione della tipologia di investimento non può essere equiparata alla preventiva autorizzazione scritta richiesta dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 58/1998 e specificata dall’art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998, che impone di informare l’investitore sulla natura ed estensione dell’interesse dell’intermediario e di ottenerne il consenso espresso. La Corte territoriale, senza esaminare gli indizi probatori dedotti, aveva escluso il conflitto sulla base di errate rationes.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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