Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione fattuale degli elementi (Cass. pen. Sez. VII n. 26842 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, censurando l’accertamento dell’assenza del soggetto dall’abitazione, si limiti a riprodurre profili di doglianza già vagliati dal giudice di merito e a sollecitare una rivalutazione di tipo fattuale degli elementi acquisiti, operazione estranea al perimetro del giudizio di legittimità. Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ove ritenuto decisivo. È parimenti specifica la motivazione che riconosce l’aggravamento sanzionatorio correlato alla recidiva in ragione della stretta contiguità fra i fatti oggetto delle precedenti condanne.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 06/10/2025, aveva confermato la decisione del Tribunale di Bari in composizione monocratica del 19/11/2024, che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, per avere violato le prescrizioni imposte nell’ambito della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. In particolare, il soggetto si era reso inosservante alla prescrizione di non rincasare oltre le ore 22.00 e di non uscire prima delle ore 06.00, senza comprovata necessità e senza previo tempestivo avviso all’autorità.
Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, computate con criterio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva infraquinquennale, e ritenuta la continuazione, era stata inflitta la pena di anni uno e mesi tre di reclusione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Le doglianze sono state giudicate meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. La difesa incentra la critica sull’inidoneità dell’accertamento compiuto dagli operanti in punto di assenza del soggetto dall’abitazione: in tal modo, osserva la Corte, si richiede una rivalutazione degli elementi emersi, cioè un’operazione valutativa avulsa dal perimetro riservato al giudizio di legittimità.
Quanto alla doglianza relativa all’art. 131-bis cod. pen., la Corte richiama il principio secondo cui, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, ove ritenuto decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso concreto la Corte territoriale ha negato il beneficio in ragione della natura non episodica della grave condotta tenuta dal soggetto.
Specifica è stata inoltre ritenuta la motivazione in ordine all’impossibilità di escludere la recidiva contestata. La Corte territoriale ha riconosciuto l’aggravamento sanzionatorio sul presupposto della stretta contiguità fra i fatti per i quali sono intervenute le diverse condanne, che — posti in correlazione con gli episodi per cui si procede — delineano una condizione di accentuata pericolosità sociale del soggetto.
Alla luce di tali considerazioni si è imposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ne è seguita, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non potendosi escludere profili di colpa — alla sanzione in favore della cassa delle ammende, quantificata in euro tremila (Corte cost. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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