Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. V n. 22021 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già quello tra prova e decisione. È pertanto inammissibile il ricorso che, pur formalmente prospettando un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., si risolva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Sono proponibili in sede di legittimità solo i vizi di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. In materia di attenuanti generiche, il giudizio del giudice di merito è sindacabile solo se la motivazione risulti contraddittoria o non dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14 ottobre 2025, aveva confermato la decisione con cui il Tribunale di Milano aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 497-ter cod. pen., per l’illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso all’Arma dei Carabinieri.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: vizio di motivazione sulla ricostruzione della dinamica dei fatti; violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per difetto dei requisiti degli indizi; vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; violazione di legge per insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo, il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente per connessione, risultano anzitutto generici, in quanto mere reiterazioni delle censure già proposte in appello, prive di un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata.

Nel merito, la Corte ribadisce un principio processuale consolidato, richiamando le Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, Sezioni Unite n. 2110 del 23/11/1995 e Sezioni Unite n. 24 del 24/11/1999: le doglianze sollevate, pur formalmente riconducibili al vizio di motivazione e alla violazione di legge ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., mirano in realtà a ottenere un sindacato sul merito delle valutazioni compiute dal giudice territoriale. Il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica — unici vizi proponibili — ma una decisione asseritamente erronea.

La Corte chiarisce che il controllo di legittimità riguarda il rapporto tra motivazione e decisione, non il rapporto tra prova e decisione. Il ricorso che devolve il vizio di motivazione deve rivolgersi contro la motivazione posta a fondamento della decisione, non contro la valutazione probatoria sottesa, riservata al giudice di merito ed estranea al perimetro cognitivo della Cassazione.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha fornito motivazione logica e coerente, priva di illogicità manifeste e di contraddittorietà, valorizzando le dichiarazioni del militare che aveva osservato la scena, il rinvenimento dello smanicato e dei segni distintivi in un bidone, la presenza dell’imputato in un bar non abitualmente frequentato e a notevole distanza dalla propria abitazione, nonché il possesso di un telefono con connettori e batteria ricoperti da scotch per impedire la localizzazione. La condotta così ricostruita integra tutti gli elementi costitutivi del reato contestato.

Il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è dichiarato manifestamente infondato. Il giudizio del merito è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittorio e idoneo a dare conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti, come affermato da Sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017, Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016 e Sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014. La sentenza impugnata ha richiamato specifici indici ostativi, costituiti dai molteplici precedenti penali dell’imputato, valutati come indizi di proclività a delinquere. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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