Patteggiamento in appello e preclusione dei motivi di ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 19817 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel patteggiamento in appello, disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia ai motivi di gravame, funzionale all’accordo sulla pena, limita la cognizione del giudice di secondo grado e spiega effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che deduce questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in sede di accordo, quali la mancata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. o la qualificazione giuridica del fatto. Fa eccezione la sola ipotesi di illegalità della pena concordata, non ravvisabile in una censura generica sulla congruità motivazionale o sulla misura della pena, in quanto negozio processuale liberamente stipulato dalle parti e consacrato nella decisione del giudice.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva definito il giudizio nei confronti di tre imputati, concordando la pena in relazione a diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale sentenza i tre imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, lamentando la nullità della pronuncia per vizio di motivazione, la mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e l’omessa deliberazione sulla legittimità della pena inflitta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, in tema di patteggiamento in appello, l’accordo sulla pena stipulato dalle parti dinanzi al giudice di secondo grado non solo definisce il trattamento sanzionatorio, ma implica la rinuncia ai motivi di gravame. Tale potere dispositivo, riconosciuto all’imputato, determina una preclusione che si estende all’intero giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione.
In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso volto a far valere la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché la parte, concordando la pena, ha rinunciato a dedurre ogni questione, anche rilevabile d’ufficio, sulla sussistenza delle cause di non punibilità. Allo stesso modo, è stata esclusa la deducibilità di censure relative alla qualificazione giuridica del fatto, oggetto dell’accordo.
Quanto alle doglianze concernenti la pena concordata, la Corte ha precisato che il motivo di ricorso che non prospetti profili di illegalità della pena, ma si limiti a censurare in via generica la carenza di motivazione o la misura del trattamento sanzionatorio, è inammissibile. La pena concordata, quale negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrata nella decisione del giudice non può essere unilateralmente modificata, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata.
I ricorsi sono stati, pertanto, dichiarati inammissibili per essere stati proposti per motivi non consentiti, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre precisato che la causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., dal che consegue il non luogo a provvedere in merito all’istanza di rinvio formulata da uno dei ricorrenti.
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Nota della Redazione
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