Parte civile esclusa dalla deduzione post-giudicato (Cass. pen. Sez. 6 n. 8853 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte civile che impugni la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., per i soli interessi civili, non può dedurre l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali, al giudice dell’impugnazione non è consentito alcun rilievo, neppure incidentale, sulla responsabilità penale dell’imputato. La domanda risarcitoria proposta nel processo penale deve essere valutata esclusivamente secondo i criteri del diritto civile, accertando se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ. e applicando la regola di giudizio del “più probabile che non”, in conformità al principio della presunzione di innocenza di cui all’art. 27, comma 2, Cost. e all’art. 6 CEDU.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, assolveva l’imputata dal reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. La sentenza di assoluzione diveniva irrevocabile.

Avverso tale pronuncia, la parte civile — l’INPS — proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 316-ter cod. pen., per avere la Corte territoriale disatteso i principi enunciati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 11969/2025 in materia di natura di reato unitario a condotta prolungata, con conseguente necessità di considerare la somma complessivamente indebitamente percepita e non il singolo rateo.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione penale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo applicabile al ricorso. Poiché la costituzione di parte civile era intervenuta prima del 30 dicembre 2022, trova applicazione l’art. 573 cod. proc. pen. nel testo antecedente alla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), che ha invece introdotto il trasferimento dell’azione di danno al giudice civile per le costituzioni successive.

Il giudice di legittimità ha ripercorso l’evoluzione interpretativa in materia. Secondo l’orientamento tradizionale, il giudice dell’impugnazione, ferma l’intangibilità delle statuizioni penali, era tenuto a valutare la responsabilità dell’imputato secondo i parametri del diritto penale. Tale impostazione è stata però superata perché ritenuta in contrasto con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU (come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza Allen contro Regno Unito), con l’art. 48 CDFUE e con gli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, che tutelano la presunzione di innocenza.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 182/2021, e successivamente le Sezioni unite con la sentenza n. 36208 del 2024 (Calpitano), hanno chiarito che, dichiarata l’estinzione del reato, la condotta deve essere valutata secondo i parametri dell’illecito civile e non più come reato, applicando la regola del “più probabile che non” anziché quella dell'”alto grado di probabilità logica”. In questa prospettiva, la recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 31281 del 2025) ha precisato che il giudice penale, ai fini civili, non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, divenuta intangibile, ma solo pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile.

Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto l’impugnazione della parte civile inammissibile: una volta formatosi il giudicato assolutorio, la parte civile non può più dedurre l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., poiché la valutazione della fondatezza dell’azione risarcitoria deve essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile, al fine di garantire la presunzione di innocenza.

A ciò è conseguita la condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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