Appello della parte civile avverso assoluzione: obbligo di rinvio al giudice civile (Cass. pen. Sez. II n. 22020 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza di assoluzione sia impugnata per i soli interessi civili, al giudice penale dell’impugnazione spetta esclusivamente il vaglio di non inammissibilità dell’atto. Superato tale controllo, il giudice è privo di potere decisorio sul merito delle domande risarcitorie e deve rinviare al giudice civile competente per la prosecuzione del giudizio e la decisione nel merito. Il rinvio integra un atto dovuto e opera d’ufficio, senza necessità di riassunzione, in continuità funzionale e probatoria con la fase penale. La violazione dell’art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen. comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza che abbia deciso nel merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trento, con sentenza del 15 ottobre 2025, confermava la decisione di primo grado che aveva assolto l’imputata, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal delitto di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen. L’appello era stato proposto dalla sola parte civile, dopo che la costituzione era intervenuta all’udienza di primo grado del 12 ottobre 2023.
La pubblica accusa non aveva impugnato la sentenza di primo grado. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale esaminato il merito dell’appello, anziché limitarsi al vaglio di ammissibilità e rinviare al giudice civile.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale accoglie il ricorso e afferma che il motivo è fondato. La norma richiamata prevede che, allorché la sentenza sia impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello o la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla Sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 38481 del 25/05/2023, che hanno chiarito come il passaggio di competenza al giudice civile non determini la nascita di un nuovo processo, ma una prosecuzione senza soluzione di continuità del giudizio già incardinato in sede penale. Il termine “rinvio” va quindi inteso in senso funzionale e non tecnico, come confermato anche da Sez. 2 n. 29552 del 09/07/2025.
In questo assetto assume rilievo centrale la modifica dell’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone alla parte civile una specifica esposizione delle ragioni “agli effetti civili”: la domanda deve essere strutturata secondo gli stilemi del processo civile, con indicazione del fatto costitutivo del danno, del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”, della qualificazione giuridica della responsabilità e della quantificazione del danno. Ciò consente, disposto il rinvio, l’immediata traslazione del fascicolo in sede civile, senza alcuna iniziativa delle parti.
A differenza della disciplina dell’art. 622 cod. proc. pen., il nuovo art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. non prevede alcuna forma di riassunzione, poiché la prosecuzione in sede civile avviene d’ufficio, a cura del giudice penale.
Nel caso concreto, la costituzione di parte civile era intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della disposizione. Poiché la sentenza di primo grado non era stata appellata dalla pubblica accusa, l’impugnazione doveva considerarsi proposta ai soli effetti della responsabilità civile, ai sensi degli artt. 573, comma 1, e 576 cod. proc. pen. Al giudice penale restava attribuito il solo compito di valutare la non inammissibilità dell’impugnazione: disattendendo tali principi, la Corte d’appello ha deciso nel merito anziché rinviare.
Il Collegio ritiene non condivisibili le osservazioni difensive sulla questione di legittimità costituzionale e non ravvisa la non manifesta infondezza della stessa. Annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento, sezione civile, per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita
- Art. 78 c.p.p. – Formalità della costituzione di parte civile
- Art. 530 c.p.p. – Sentenza di assoluzione
- Art. 573 c.p.p. – Impugnazione per i soli interessi civili
- Art. 622 c.p.p. – Annullamento della sentenza ai soli effetti civili