Inammissibile il ricorso, spese alla parte civile solo se contesta i motivi (Cass. pen. Sez. VII n. 36190 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte civile che nel giudizio di legittimità si limiti a chiedere il rigetto del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, non fornisce alcun contributo difensivo e non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali della fase di legittimità. La condanna alle spese in favore della parte civile presuppone una attività di confutazione dei motivi, non la mera adesione all’esito del giudizio. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende. Il diniego delle circostanze attenuanti è sindacabile in cassazione solo per difetto o manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 13 gennaio 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno del 28 aprile 2021, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di atti persecutori e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa costituitasi parte civile.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in più motivi, deducendo l’omessa acquisizione di una sentenza del Giudice di pace e censure sulla valutazione delle fonti probatorie e sul diniego delle attenuanti. La parte civile ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza contestare specificamente i motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina partitamente i motivi. Il primo è manifestamente infondato, perché la sentenza del Giudice di pace del 18 maggio 2022, di cui si chiedeva l’acquisizione, ha ad oggetto fatti diversi da quelli contestati nel capo di imputazione e non assume rilievo.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili: il ricorrente invoca una rivalutazione probatoria e una diversa rilettura delle fonti di prova, non consentite in sede di legittimità, su elementi già oggetto di adeguata motivazione da parte del Giudice di appello.

Il quarto e il quinto motivo sono parimenti manifestamente infondati: il diniego delle attenuanti di cui all’art. 62 cod. pen. è insindacabile nel merito, risultando adeguatamente motivato.

Sul piano delle conseguenze economiche, la Corte applica il principio secondo cui all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Quanto alla parte civile, la liquidazione delle spese della fase di legittimità è esclusa: essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione. Il Collegio richiama, sul punto, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, mentre nulla è dovuto per le spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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